• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2372/107 pf
13/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Giuseppe Pastorelli, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Maruggio Calcio per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale LND del
27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Alfredo Cimino;
– 2) ASD Maruggio Calcio;
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2372/107 pf
13/MS/vdb) nei confronti di:
- 1) Giuseppe Pastorelli, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Maruggio Calcio per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale LND del
27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Alfredo Cimino;
- 2) ASD Maruggio Calcio;
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente
FATTO
Con decisione pubblicata sul C.U. n.1 del 27/10/2012 il collegio Arbitrale della LND FIGC
condannava la ASD Maruggio Calcio, al pagamento della somma di € 6.045,00 in favore
dell’allenatore sig. Francesco Cimino, quale saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione
sportiva 2011/2012.
A seguito della relazione del sostituto Procuratore Avv. Mario Capolupo, la Procura Federale
rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’A.S.D. Maruggio
Calcio, non aveva pagato –nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, quanto indicato nel
dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato.
Con la nota innanzi menzionata del 15/11/2013 la Procura Federale, deferiva a questa
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle
violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, questa Commissione disponeva - con racc.a.r.
del 16/12/2013 – la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del 20/1/2014 alla quale
comparivano:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
-il sig. Giuseppe Pastorelli, difeso dalla dott.ssa Alessandra Pastorelli.
Dato atto del deposito della Memoria difensiva da parte del sig. Pastorelli di cui si dava lettura
unitamente alla documentazione ivi allegata; nella non comparsa di alcun rappresentante della
società deferita ASD Maruggio Calcio; veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale e
data la parola al Procuratore Federale il quale, dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la
responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. ASD Maruggio Calcio la penalizzazione di n.2 punti in classifica; da scontarsi nel
campionato di competenza;
- per il sig. Pastorelli Giuseppe la inibizione per mesi sei.
Comunicato Ufficiale n. 56 – pag. 59 di 61
Prendeva poi la parola l’avv. Alessandra Pastorelli che, dopo ampia discussione concludeva
chiedendo per il sig. Pastorelli Giuseppe, l’annullamento del deferimento del suo difeso, perché
ritenuto erroneamente –nel periodo contestato- presidente dell’ASD Maruggio Calcio, (qualifica
questa ricoperta invece da altra persona della quale chiedeva fosse accertato il nominativo).
La Commissione si riserva di decidere.
Disposte le necessarie indagini, con nota del 13/2/2014, il Comitato Regionale Puglia, comunicava
che nel periodo interessante il deferimento, cioè quello compreso tra la data del 27/10/2012 (di
pubblicazione del C.U. n.1 del 27/10/2012 contenente la decisione del collegio arbitrale LND) e
quella del 26/11/2012 (data di scadenza del 30° giorno di cui all’art.94/ter – comma 13 NOIF), la
carica di Presidente dell’ASD Maruggio Calcio, era stata ricoperta dal sig. Guida Giovanni e non
dal sig. Giuseppe Pastorelli perché dimissionario sin dal 12/9/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita è risultata inequivocabilmente accertata la carenza di
legittimazione passiva del sig. Pastorelli Giuseppe, per non aver ricoperto, all’epoca dei fatti
contestati, la qualità di Presidente e/o di legale rappresentante dell’ASD Maruggio Calcio, carica
questa che sarebbe stata invece ricoperta dal sig. Giovanni Guida.
Va pertanto accertato l’effettivo responsabile dell’illecito disciplinare innanzi richiamato e quindi a
lui contestato l’omesso versamento di quanto disposto dal Collegio Arbitrale (come innanzi
precisato) nei termini di cui all’art.94/ter comma 13 delle NOIF.
Ne deriva che, vanno rimessi gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti e per le
contestazioni di sua competenza, onde procedere ad una riformulazione del deferimento nei
confronti sia di colui che nel periodo innanzi indicato dal 27/10/2012 al 26/11/2012, risulterà aver
ricoperto la carica di presidente e/o di legale rappresentante della ASD Maruggio Calcio; nonché di
quest’ultima società a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari
ascrivibili a quello che risulterà il Presidente effettivo dell’epoca.
Per le motivazioni innanzi riportate il sig. Giuseppe Pastorelli va mandato assolto dall’addebito
contestatogli; così come va mandata assolta la ASD Maruggio Calcio, non potendo –allo stato-,
rispondere di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per l’illecito disciplinare ascritto a
persona diversa dal proprio presidente effettivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara di:
-assolvere il sig. Giuseppe Pastorelli e la ASD Maruggio Calcio dagli addebiti rispettivamente loro
mossi;
-rimettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti e per le contestazioni nei confronti di
coloro che risulteranno gli effettivi responsabili della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8
comma 15 CGS in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione
del Collegio Arbitrale LND di cui al C.U. del 27/10/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
del 20/1/2014.
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2372/107 pf
13/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Giuseppe Pastorelli, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Maruggio Calcio per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale LND del
27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Alfredo Cimino;
– 2) ASD Maruggio Calcio;
per rispondere:
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