COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. LEVERCALCIO – A.S.D. CAROVIGNO CALCIO del 26/1/2014 (Reclamo della società A.S.D. LEVERCALCIO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore sig. BRANA’ Giuseppe (20/3/2014) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. LEVERCALCIO – A.S.D. CAROVIGNO CALCIO del 26/1/2014 (Reclamo della società A.S.D. LEVERCALCIO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore sig. BRANA’ Giuseppe (20/3/2014) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione della inibizione inflitta dal Primo Giudice nei confronti dell’allenatore sig. BRANA’ Giuseppe che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. LEVERCALCIO, e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it