COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: A.S.D. LUDO – A.S.D. PRESICCE del 2/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. PRESICCE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, inibizione sig. PONZO Rocco (28/2/2016) e squalifica dei calciatori FRIVOLI Antonio (n. 2 gare), FRANZA Domenico (n. 5 gare) e FRIVOLI Silvio (n. 5 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 6/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: A.S.D. LUDO – A.S.D. PRESICCE del 2/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. PRESICCE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, inibizione sig. PONZO Rocco (28/2/2016) e squalifica dei calciatori FRIVOLI Antonio (n. 2 gare), FRANZA Domenico (n. 5 gare) e FRIVOLI Silvio (n. 5 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 6/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che in merito al risultato della gara la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso stesso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo equipollente ai sensi dell’art. 46 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile; - rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dirigente sig. PONZO Rocco ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva e neppure quello adottato nei confronti del calciatore FRIVOLI Antonio ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a Codice di Giustizia Sportiva; - considerato che il comportamento gravemente ingiurioso irriguardoso e irrispettoso da parte dei calciatori FRANZA Domenico e FRIVOLI Silvio nei confronti dell’arbitro è stato adeguatamente punito dal Primo Giudice le cui sanzioni vanno condivise e confermate P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRESICCE per il risultato della gara; - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il sig. PONZO Rocco e il calciatore FRIVOLI Antonio, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa
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