COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°124/A A.S.D. C.U.S. PALERMO (PA), avverso omologazione risultato gara campionato Promozione girone “A” Salemi/C.U.S. Palermo del 05/01/2014 – C.U. N° 310 del 22/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°124/A A.S.D. C.U.S. PALERMO (PA), avverso omologazione risultato gara campionato Promozione girone “A” Salemi/C.U.S. Palermo del 05/01/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014 Con rituale tempestivo appello il C.U.S. Palermo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede di avere assegnata gara vinta per 0–3 stante la irregolarità del campo di gioco, consistita nella circostanza che a partire dal 20° del secondo tempo sarebbe stato utilizzato un impianto di illuminazione non regolamentare. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della ricorrente all’udienza odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale letti gli atti del procedimento ed in particolare il rapporto dell’arbitro, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 3.1 C.G.S. i procedimenti in ordine alla regolarità del campo di gioco si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara. Dalla lettura del predetto rapporto, che gode di fede privilegiata, si rileva che l’illuminazione del terreno di gioco era idonea alla prosecuzione della gara. Inoltre, ai sensi dell’art. 60 comma 1 delle N.O.I.F. il giudizio sulla impraticabilità o meno del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa (come nel caso in specie), è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it