COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 129/A Sig. GIULIO CORVO (A.S.D. ARCOBALENO ISPICA), appello avverso squalifica fino al 31/10/2014 – Gara Coppa Trinacria Per Scicli / Arcobaleno Ispica del 22/01/2014 – C.U. N° 315 del 24/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 129/A Sig. GIULIO CORVO (A.S.D. ARCOBALENO ISPICA), appello avverso squalifica fino al 31/10/2014 - Gara Coppa Trinacria Per Scicli / Arcobaleno Ispica del 22/01/2014 - C.U. N° 315 del 24/01/2014 Con appello personale tempestivamente proposto il calciatore sig. Giulio Corvo impugna la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe, chiedendone la riduzione in termini più equi e proporzionati. Il predetto, comparso in udienza, ha insistito nei motivi di appello. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. In tale rapporto non sono date leggere le circostanze segnalate dal calciatore, che ritiene gli siano state attribuite delle intenzioni (colpire l’arbitro con pugni) in realtà non manifestate ne individuabili, avendo lo stesso certamente usato contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, senza essersi potuto avvicinare più di tanto in quanto trattenutosi a circa due metri di distanza. Tuttavia la ricostruzione dei fatti, in rapporto con la scarna descrizione ricavabile dal rapporto di gara, induce questa Commissione Disciplinare Territoriale a riconsiderare la sanzione, da contenersi nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M .La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dispone contenersi a tutto il 30 aprile 2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giulio Corvo. Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it