COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 140/A A.S.D. JUNIOR RAMACCA (CT), avverso la squalifica per tre gare calciatore Issa Amhed – Gara Allievi provinciali CT “A” Sport & Vita/Junior Ramacca del 02/02/2014 – C.U. N° 39 del 05/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 140/A A.S.D. JUNIOR RAMACCA (CT), avverso la squalifica per tre gare calciatore Issa Amhed - Gara Allievi provinciali CT “A” Sport & Vita/Junior Ramacca del 02/02/2014 - C.U. N° 39 del 05/02/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’A.S.D. Junior Ramacca, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo provinciale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore sia stato provocato e insultato con espressioni a contenuto discriminatorio e quindi, una volta colpito, si è trovato a dovere reagire, solo spintonando energicamente l’aggressore. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro ed i suoi eventuali allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince che “a fine gara il calciatore Issa Amhed partecipava ad una rissa, colpendo con un pugno un avversario”. In ragione di ciò quanto sostenuto dalla appellante circa la sussistenza di provocazioni e insulti con espressioni a contenuto discriminatorio non può trovare considerazione per i fini del procedimento. Inoltre non veritiera appare la versione, riduttiva, del fatto commesso dal calciatore Issa Amhed, che non avrebbe spintonato energicamente l’avversario ma lo ha colpito con un pugno. Conseguentemente l’appello va rigettato, tenuto conto che la sanzione irrogata corrisponde a quella minima individuabile nell’art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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