COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 141/A A.S.D. SPORTINSIEME (ME), avverso reiezione reclamo, punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 500,00 – Gara Campionato 2^ categoria girone “F” Sportinsieme/Pompei

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 141/A A.S.D. SPORTINSIEME (ME), avverso reiezione reclamo, punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 500,00 - Gara Campionato 2^ categoria girone “F” Sportinsieme/Pompei Calcio Messina del 26/01/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Sportinsieme, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare l'appellante evidenzia che: a) non è riferibile con certezza alla reclamante il sostenitore che avrebbe colpito l’arbitro con una manata al volto; b) la circostanza che siano stati individuati come partecipanti alla rissa n° 5 calciatori non avrebbe comportato la riduzione al numero minimo previsto dal regolamento per la corretta prosecuzione della gara, in quanto uno di essi era un calciatore di riserva; c) non è addebitabile alla reclamante la mancata predisposizione del servizio d’ordine, non essendo prevedibile quanto poi avvenuto.In ragione di quanto sopra l’appellante chiede che venga assegnata gara perduta alla sola Pompei Calcio e chiede altresì la revoca dell’ammenda. La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l'appello di che trattasi sia infondato. Dalla lettura del referto di gara si evincono infatti con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale all'attribuzione di responsabilità connesse all'esito della gara (a carico di entrambe le società). L'arbitro annota infatti in referto che “nel giro di qualche attimo si scatenava una rissa furibonda” tra i calciatori di entrambe le squadre, intenti a colpirsi con violenti calci e pugni, mentre nel frattempo “dirigenti ed altri individui irrompevano sul terreno di gioco dalle tribune”. Alla rissa, che coinvolgeva a detta dell'arbitro “almeno venti persone di entrambe le fazioni”, tra i quali numerosi individuati calciatori, partecipavano anche altri componenti delle squadre e calciatori di riserva, non individuati perché indossanti tute e fratini che ne impedivano l'agevole riconoscimento. Per di più, mentre era intento alla superiori verifiche, anche il direttore di gara veniva colpito da uno sconosciuto, entrato in campo unitamente ad “almeno altre dieci persone”, apparentemente sostenitore della società Sportinsieme perché indossante il giubbotto sociale. Da tutto quanto sopra appare indiscutibile che causa prima della sospensione della gara è stata lo scatenarsi della rissa tra i calciatori (molti ma non tutti individuati dal direttore di gara) e tra gli altri tesserati non individuati delle due squadre, talché ininfluente sarebbe stato esplicitare i conseguenti provvedimenti disciplinari, da generalizzare a carico di almeno venti tesserati tra entrambe le contendenti (di cui n° 5 individuati della Sportinsieme e n° 7 individuati della Pompei Calcio Messina). Entrambe le squadre, come correttamente asserito dal Giudice Sportivo Territoriale, si sarebbero infatti certamente ridotte in numero inferiore al consentito, non senza trascurare peraltro il progressivo venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie alla salvaguardia dell'incolumità del direttore di gara, che prudentemente riparava negli spogliatoi. Quanto all'ammenda, questa non appare suscettibile di riduzione, riferibile com'è a fatti concretamente assunti da tesserati non individuati, atteso inoltre che incombe alla società ospitante predisporre prima del fatto un adeguato ed efficace servizio d’ordine che possa prevenire i comportamenti della specie di quelli poi verificatisi. Quanto accaduto comprova inoltre l’omessa valutazione da parte dell’appellante dei rischi inerenti alla gara, con la conseguenza dell’insussistenza dei criteri esimenti di cui all’art. 13 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.
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