• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 201/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. ALECCI ACHILLE (Presidente della A.S.D. Sporting Vittoria);
A.S.D. SPORTING VITTORIA (attività cessate 29/06/2013)
Con nota 1257 pf11-12/GS/reg del 23 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Achille Alecci, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 35 comma 1 del regolamento del settore tecnico;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 201/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. ALECCI ACHILLE (Presidente della A.S.D. Sporting Vittoria);
A.S.D. SPORTING VITTORIA (attività cessate 29/06/2013)
Con nota 1257 pf11-12/GS/reg del 23 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Achille Alecci, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 35 comma 1 del regolamento del settore tecnico;
2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente.
Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi dodici ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge documentalmente che il sig. Achille Alecci (allenatore iscritto nei ruoli del settore tecnico al n° 104.346) esercitava nella stagione sportiva 2011–2012 l'attività di presidente della società A.S.D. Sporting Vittoria, senza tuttavia avere presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'albo.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al sig. Achille Alecci, Presidente della A.S.D. Sporting Vittoria, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi sei; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 600,00 (trecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 201/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. ALECCI ACHILLE (Presidente della A.S.D. Sporting Vittoria);
A.S.D. SPORTING VITTORIA (attività cessate 29/06/2013)
Con nota 1257 pf11-12/GS/reg del 23 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Achille Alecci, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 35 comma 1 del regolamento del settore tecnico;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente."