COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 20/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Pol. Dilettantistica Olimpic Sarteano avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Siena ha inflitto la squalifica fino al 22/9/2014 al Calciatore Bussolotti Mattia. (C.U. n. 32 del 22/1/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 20/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Pol. Dilettantistica Olimpic Sarteano avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Siena ha inflitto la squalifica fino al 22/9/2014 al Calciatore Bussolotti Mattia. (C.U. n. 32 del 22/1/2014). L’Arbitro della gara Guazzino – Sarteano, disputata nell’ambito del Campionato di 3^ Ctg. della Provincia di Siena in data 18.01.2014, nel descrivere sul rapporto di gara il comportamento tenuto dal Calciatore Bussolotti, affermava che questi “…..ricevuta la notifica, (del provvedimento di espulsione, n.d.r.) provava a colpirmi caricando il pugno a mezza altezza, non riuscendo a farlo solo perché gli veniva impedito dai propri compagni di squadra che provavano a tenerlo per la maglia”. Il rapporto del D.G. proseguiva quindi con l’indicazione dei tentativi di divincolarsi dalla presa da parte del calciatore, delle reiterate offese e minacce, e quindi con l’indicare: “Una volta terminata la partita, usciva dagli spogliatoi ed entrava in campo tentando di raggiungermi per colpirmi; di nuovo veniva arrestato e fermato dai compagni che a mala pena riuscivano a tenerlo.” Ance in tale occasione il D.G. veniva fatto oggetto di ulteriori offese e minacce. Il G.S. alla luce di tale esposizione dei fatti e analizzate le espressioni usate dal calciatore nei confronti del D.G. così motivava la decisione: “Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento tentava di colpire il DG con un pugno non riuscendo a farlo solo per l'intervento dei compagni che cercavano di trattenerlo. Mentre tentava di divincolarsi rivolgeva, al DG, pesanti offese e minacce. Dopo la fine della partita, entrava di nuovo in campo cercando ancora di raggiungere il DG per colpirlo e, di nuovo, veniva - a malapena - trattenuto e fermato dai compagni di squadra. In questo frattempo reiterava offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro.” Il provvedimento viene portato all’attenzione di questa Commissione da parte della Società di appartenenza del Calciatore la quale, con tempestivo reclamo, “non nega che ci sia stato un diverbio con il D.G.”, ma esclude sia le offese che i modi violenti risultanti dal rapporto di gara. Ritenendo, di conseguenza, di particolare afflizione il provvedimento disciplinare ne chiede la riduzione. La C.D.T. passa a decisione dopo aver richiesto il supplemento al rapporto di gara con il quale l’Arbitro ha così ridescritto il comportamento tenuto dal Calciatore dopo la notifica del provvedimento di espulsione: . ... “portava il braccio a mezza altezza caricando il pugno a mezza altezza e minacciando di colpirmi, non riuscendo a farlo solo perché gli veniva impedito dai propri compagni di squadra”. Nel contempo procedeva ad offenderlo e minacciarlo, tentando di divincolarsi dalla presa dei compagni di squadra, Il D.G. ha quindi confermato la reiterazione di offese e minacce dopo la fine della gara allorché il calciatore, uscito dagli spogliatoi, entrava sul terreno di gioco sul terreno di gioco “…dirigendosi verso di me nuovamente per provare a colpirmi…,” venendo ulteriormente trattenuto. Il D.G. conclude il supplemento nel modo seguente: “Preciso che, nonostante l’atteggiamento tenuto, il Sig. Bussolotti è sempre stato a una distanza indicativamente di cinque o sei metri, senza aver avuto realmente l’opportunità di venire a contatto con il sottoscritto” La nuova descrizione che il D.G. fornisce con il supplemento e con gli ulteriori chiarimenti forniti a seguito di specifica richiesta del Giudicante, appare attenuare lievemente, con particolare riferimento sia alla modifica di quanto accaduto subito dopo l’espulsione (il provava a colpirmi caricando il pugno a mezza altezza, viene sostituito da “portava il braccio a mezza altezza caricando il pugno a mezza altezza e minacciando di colpirmi), sia con la precisazione della distanza che lo separava in quel momento dal Calciatore, apparendo essa scarsamente idonea a raggiungere lo scopo. Questa nuova lettura dei fatti, totalmente ignota al G.S.T., costituisce parziale attenuazione di quanto indicato sul rapporto di gara e ciò costituisce, a parere della Commissione, motivo valido per un riesame dell’entità della sanzione. E’ comunque da osservare che, se è apprezzabile, perché rispondente ad un inderogabile principio di correttezza, che il D.G. possa modificare la versione dei fatti che viene elaborata sotto l’indubbia ristrettezza dei tempi utili a stilare il rapporto di gara, è necessario, oltre che opportuno, che ciò avvenga solo in casi eccezionali dovendo questa C.D. ancora una volta ricordare che “i rapporti devono essere compilati nel modo migliore e più dettagliato possibile sino dalla loro prima stesura”. (da ultimo, C.U. n. 43 del 6 febbraio c.a.). Infatti una più chiara ed esaustiva descrizione dei fatti accaduti in campo resa con il rapporto di gara orienta indubbiamente il G.S. all’assunzione di una decisione che può evitare l’insorgere del contenzioso e quindi in modo assolutamente conveniente, in termini di costi e di tempi, per l’operatività degli Organi della Giustizia Sportiva oltre che delle Società. Il comportamento del tesserato è comunque da sanzionare, in base alla normativa in vigore, avendo egli violato le norme comportamentali che presiedono l’attività sportiva con interventi gravi e reiterati aventi anche potenzialità lesiva,. P.Q.M. la C.D. in accoglimento del reclamo infligge al Calciatore Bussolotti Mattia la squalifica fino al 22 luglio 2014. Dispone la restituzione della tassa di reclamo
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