COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 20/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.F. FIRENZE CALCIO A 5 avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Filippo Biagiotti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 20/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.F. FIRENZE CALCIO A 5 avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Filippo Biagiotti. Con tempestivo e rituale reclamo l’A.S.D. A.F. Firenze Calcio a 5 impugna la squalifica per 3 gare comminata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Filippo Biagiotti, con la seguente motivazione: “per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La società chiede la riforma del provvedimento impugnato, contestandone la motivazione e l’eccessività della sanzione. La reclamante, infatti, ritiene la sanzione sproporzionata rispetto all’effettiva gravità dei fatti, poiché l’espulsione del Biagiotti è il risultato del ‘doppio giallo’ ricevuto nel corso della gara e non per comportamento violento. La società precisa, inoltre, che il fallo di reazione commesso dal Biagiotti nei confronti di un avversario è già stato valutato dall’Arbitro e da quest'ultimo ritenuto non meritevole di espulsione, ma unicamente di ammonizione. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. La tesi sostenuta dalla reclamante non può essere condivisa, in quanto contraria ai principi di legge. Risulta noto, infatti, che le decisioni assunte dall’Arbitro nel corso della gara sono soggette al principio della c.d. discrezionalità tecnica, e, come tali, escluse - ai sensi dell’art. 17 C.G.S. - dal sindacato del Giudice, al quale, invero, spetta il compito di valutare e interpretare la fattispecie sottoposta al suo esame sulla base delle risultanze degli atti ufficiali e, conseguentemente, applicare la sanzione in relazione ai fatti. Nel caso di specie, pertanto, non rileva il fatto che l’Arbitro abbia sanzionato il fallo con l’ammonizione, anziché con il provvedimento di espulsione, in quanto, come sopra spiegato, la valutazione e la decisione dell’Arbitro esula dal sindacato compiuto dall’Organo giudicante. In buona sostanza, trattasi di giudizi che si pongono su piani diversi, non strettamente correlati e vincolati l'uno all'altro. Seguendo questa impostazione e procedendo all’esame dei referti di gara, emerge che il Biagiotti è stato sanzionato dal D.g. per due fatti diversi: l’uno per proteste; l’altro per fallo di reazione nei confronti di un giocatore avversario. Fatto quest’ultimo che, indipendentemente dalla decisione (erronea o meno) dell’Arbitro, integra gli estremi della condotta violenta ai sensi dell’art. 19, c. 4, C.G.S. e, quindi, giustamente calibrata dal Giudice di prime cure nella misura minima di tre giornate, stante l'assenza di elementi di particolare gravità. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il ricorso proposto dall’A.S.D. A.F. Firenze Calcio a 5, confermando il provvedimento impugnato. -Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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