COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 20/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società F.C. Interportuale Pisana A.S avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Pisa ha assunto, nell’ambito della disputa del Torneo Galà Toscana “Mc. Donalds”, categoria esordienti, i seguenti provvedimenti: – a carico di dirigenti: – inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. fino al 26 febbraio 2014 a Bani Luca; – inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. fino al 19 febbraio 2014 a Biasci Daniele; – a carico di calciatori: a) espulsi dal campo, squalifica fino al 5 febbraio 2014. – Picci Tommaso, per comportamento violento in azione di gioco. b) non espulsi dal campo, squalifica fino al 26 febbraio 2014 a – Burichetti Simone in quanto a fine gara teneva comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del d.g. sanzione aggravata perché capitano; – Scuglia Filippo, per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del d.g. a fine gara cui seguiva analogo comportamento da parte di propri compagni di squadra. squalifica fino al 19 febbraio 2014. – De Angelis Andrea, il quale a fine gara teneva comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del d.g. – Giannessi Francesco, a fine gara teneva comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G. – Squalifica fino al 12 Febbraio 2014. – Cassisa Francesco, a fine gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti del D.G.; – Politano Matteo, a fine gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. (C.U. n. 36 del 29 gennaio 2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 20/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società F.C. Interportuale Pisana A.S avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Pisa ha assunto, nell’ambito della disputa del Torneo Galà Toscana “Mc. Donalds”, categoria esordienti, i seguenti provvedimenti: - a carico di dirigenti: - inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 26 febbraio 2014 a Bani Luca; - inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 19 febbraio 2014 a Biasci Daniele; - a carico di calciatori: a) espulsi dal campo, squalifica fino al 5 febbraio 2014. - Picci Tommaso, per comportamento violento in azione di gioco. b) non espulsi dal campo, squalifica fino al 26 febbraio 2014 a - Burichetti Simone in quanto a fine gara teneva comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del d.g. sanzione aggravata perché capitano; - Scuglia Filippo, per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del d.g. a fine gara cui seguiva analogo comportamento da parte di propri compagni di squadra. squalifica fino al 19 febbraio 2014. - De Angelis Andrea, il quale a fine gara teneva comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del d.g. - Giannessi Francesco, a fine gara teneva comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G. - Squalifica fino al 12 Febbraio 2014. - Cassisa Francesco, a fine gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti del D.G.; - Politano Matteo, a fine gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. (C.U. n. 36 del 29 gennaio 2014). Preliminarmente all’esame della questione si deve segnalare alla reclamante che la trasmissione del gravame, avvenuta per fax in applicazione del comma 7 dell’art. 38, ha costretto la Commissione ad un accertamento supplementare presso il C.R.T. sulla tempestività dell’invio, stante il fatto che il documento reca come data di trasmissione il giorno 11.01.2011, ore 12.47. Si ricorda a tal fine che gli atti previsti dal C.G.S. possono essere comunicati anche a mezzo telefax, all’ineludibile condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari, potendosi in tal modo quindi accertarne l’ammissibilità, in termini di tempestività, preliminarmente. Ciò premesso, questi i fatti che hanno dato origine al procedimento in esame. Con il reclamo proposto la reclamante si oppone al provvedimento emesso dal G.S.T. Provinciale di Pisa per fatti accaduti nel corso della gara F.C. Interportuale di Pisa / Arno Laterina, disputata in data 1 gennaio 2014 nell’ambito del Torneo per “ Esordienti” denominato “Galà Toscana Esordienti – 4° Memorial Ariella Dell’Innocenti”. Con esso si contesta la competenza di detto Giudice a decidere e di conseguenza l’avvenuta violazione del principio ”ne bis in idem”, come verrà di seguito precisato. La delibera impugnata è stata emessa in conseguenza del rinvio degli atti, da parte del G.S.T. di Lucca, al G.S.T di Pisa dopo la conclusione del Torneo e quindi dopo che egli aveva assunto le decisioni disciplinari circoscritte temporalmente ed in ordine ad infrazioni commesse durante il Torneo da calciatori tesserati per la reclamante, Società appartenente alla D.P. di Pisa. La vicenda, invero complessa, non può essere esaminata esclusivamente enucleando dal contesto una parte di norme (nella specie gli art. 20 e 29 del C.G.S.) ma deve essere inquadrata nell’ambito dell’insieme di norme denominate “Le Carte Federali”, ovvero: Statuto Federale, N.O.I.F., Regolamento L.N.D., C.G.S. e C.U. del S.G.S.. Attraverso la comparazione di tali norme si evince che la L.N.D. si articola attraverso i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali con competenza territoriale, nei cui ambiti operano i Giudici Sportivi Territoriali. Compito sia dei C.R. che delle D.P. è l’organizzazione dell’attività sportiva che avviene attraverso la disputa di campionati, tornei, e incontri amichevoli. Gli organi della Giustizia Sportiva sono a loro volta organizzati su base territoriale per cui all’interno del C.R. opera il G.S. Regionale, con competenza per le gare aventi carattere regionale, quindi fino alla 2^ Ctg. inclusa, nonché per le gare del S.G.S. che si disputano in ambito regionale. Per quanto riguarda le Delegazioni Provinciali viene nominato un G.S.T. con competenza esclusiva sui tesserati e gli enti operanti sul territorio della Delegazione e quindi riferita alle gare della 3^ Ctg. e a tutte le gare, anche del S.G.S., che vengono disputate nell’ambito territoriale della Delegazione. Se la disputa dei campionati è regolamentata dalle norme federali che vengono pubblicate all’inizio dei campionati, per quanto si riferisce ai Tornei riservati a calciatori del S.G.S. la normativa in vigore, dopo avere disposto che non è consentito alle Società organizzare tornei al di fuori del proprio territorio regionale, indica che è possibile indire la disputa di tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale previa approvazione, da parte dei Comitati regionali, dei singoli regolamenti che comprendono anche, in apposito capitolo, le norme disciplinari specifiche della manifestazione, norme che non possono ovviamente essere in contrasto con quanto indicato dal C.G.S.. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari viene affidata al G.S.T. del Comitato di appartenenza. Così inquadrata la questione la Commissione osserva. Il Giudice Sportivo di Lucca, dopo aver assunto i provvedimenti disciplinari specifici, ha ritenuto di dover trasmettere, per l’esame, al G.S.T. di Pisa gli atti relativi al comportamento tenuto dai tesserati della Società Interportuale Pisana in occasione della gara che ha visto opposta, nell’ambito del Torneo sopraindicato, la squadra della reclamante a quella della Società Arno Laterina in data 1 gennaio 2014. La trasmissione avveniva in uno con il C.U. n. 1 del Torneo secondo i criteri costantemente applicati, in occasione dei Tornei indetti nell’ambito regionale, dagli Organi della D.S. Toscana. Al fine di fugare i dubbi di carattere procedurale espressi dalla reclamante a pag. 7 dell’atto di impugnazione si ritiene necessario riprodurre, di seguito, la copia dell’atto di trasmissione da parte del G.S. di Lucca al G.S.T. di Pisa del fascicolo del Torneo. FIGC – DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA GALA “TOSCANA “MC DONANLD’S” – Cat. ESORDIENTI 2001 – PIEVE SAN PAOLO Comunicato n. 1 RISULTATI GARE Il Giudice Sportivo Baldini Eros, assistito dal rappresentante AlAIA.B. Sig. Morandi Barsi, e dal sostituto G.S., Dinelli Eugenio, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano nella seduta del 3 gennaio 2014 Si trasmettono gli atti al G.S. di competenza per i provvedimenti del caso a carico dei seguenti tesserati della Società INTERPORTUALE PISANA PUCCI TOMMASO SCUGLI FILIPPO GIANNESSI FRANCESCO BURICHETTI SIMONE DE ANGELIS ANDREA POLITANO MATTEO CASSISA FRANCESCO BANI LUCA BIASCI DANIELE Ammonizione GIULIANI PIERFRANCESCO INTERPORTUALE PISANA DE ANGELIS ANDREA INTERPORTUALE PISANA BANI FRANCESCO INTERPORTUALE PISANA FALCHI DAVIDE ARNO LATERNA GARA: INTERPORTUALE PISANA. ARNO LATERINA DELL' 01/01/2014 (2 -4) B Reclamo della Società INTERPORTUALE PISANA. La Società INTERPORTUALE PISANA ha presentato Reclamo a questo G.S. avverso la regolarità della Gara in epigrafe asserendo che le sostituzioni effettuate dalla Società ARNO LATERINA non sono state fatte come prevede l'art. 5 del Regolamento del torneo. Il Reclamo non può trovare accoglimento. Dal rapporto del D.G. risulta che le sostituzioni sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del toreno e dal Comunicato n° 1 del Settore Giovanile-Scolastico, Pertanto il GIUDICE SPORTIVO respinge il Reclamo come innanzi proposto dall 'A.S.D. lNTERPORTUALE PISANA e ordina addebitarsi la tassa. PUBBLICATO E AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA IL 03/01/2014 LA COMMISSIONE DEL TORNEO La decisione assunta dal Giudice di Pisa conseguente a tale provvedimento viene, come in precedenza indicato, impugnata innanzi questa C.D. dalla Società Interportuale Pisana la quale ritiene che la decisione del G.S.T. di Lucca fosse già di per sé esaustiva, perché emessa dal Giudice Sportivo competente territorialmente, laddove quella del G.S. di Pisa, organo di pari grado, è viziata dalla incompetenza a giudicare da parte di detto Giudice essendosi disputato il Torneo al di fuori della sua sfera territoriale. Infatti detta manifestazione è stata organizzata da una Società appartenente alla Delegazione Provinciale di Lucca ed i provvedimenti disciplinari debbono essere assunti dal G.S.T. di detta Delegazione. A sostegno la reclamante afferma che la competenza del Giudice si fonda “ sul luogo di svolgimento o sul soggetto che organizza la manifestazione”, richiamando a tal fine quanto accade in occasione della disputa della “Tim Cup” e quanto ha fatto oggetto di una decisione da parte del G.S.T. di Forlì il quale, in una eguale circostanza, ha trasmesso le decisioni disciplinari, assunte anche oltre i limiti temporali del Torneo nel quale le violazioni sono state commesse, al Comitato Regionale di appartenenza, la Lombardia, che le ha pedissequamente fatte proprie. Eccepisce ancora la violazione, nella decisione impugnata, del principio del “ Ne bis in idem” contestando che il G.S. di Pisa potesse pronunciarsi in ordine al Torneo dato che il G.S.T di Lucca con la decisione emessa ha esaurito il proprio compito (“Functus est munere suo”). Afferma pertanto che qualsiasi ulteriore attività di tipo disciplinare, successivo a tale pronuncia, costituisca un vero e proprio eccesso di potere che, per ciò stesso, deve essere revocata. Contesta proprio per quanto già esposto la violazione, da parte del G.S.T. di Pisa, del principio del “Ne bis in idem”. Lamenta, infine, di non avere avuto alcuna risposta all’istanza di autotutela rivolta al G.S.T. di Pisa in data 31 gennaio c.a.. Per quanto attiene il merito, pur ritenendo non applicabile il disposto dell’art. 45 del C.G.S., trattandosi di impugnativa per “errores in procedendo”, dichiara che: - i calciatori Cassisa e De Angelis non hanno potuto minacciare il D.G. all’uscita dal campo perché si trovavano in quel momento sotto la doccia; - non può essere contestata al Burichetti l’aggravante di essere capitano, rivestendo tale ruolo, come “ sarà facile verificare che il Capitano era Giuliani Pier Franceso”, controllando le liste di gara. Conclude per la dichiarazione di nullità dei provvedimenti impugnati e per la loro conseguente revoca. Tutte le argomentazioni così svolte vengono ribadite, in sede di audizione e dopo aver avuto cognizione del supplemento di rapporto, dal legale di fiducia della Società nonché dal delegato del suo Legale rappresentante, il quale ultimo ritiene dover integrare la parte di reclamo relativa alla posizione del capitano della squadra, precisando che il calciatore Burichetti non rivestiva, al momento dei fatti contestatigli, la qualifica essendo stato sostituito all’inizio del II tempo. Il reclamo può trovare accoglimento solo parzialmente. Il Collegio, richiamato il principio di autonomia che regola l’attività di qualsiasi giudice, non ritiene che la delibera del G.S.T. di cui è cenno sul reclamo possa fare stato nei confronti di tutti gli altri Giudici e rileva, che per necessaria, quanto ovvia, considerazione, suffragata dalla costanza delle proprie decisioni (e non solo), il Giudice Sportivo del Torneo ha competenza disciplinare limitata alla durata della manifestazione. Pertanto, ove le sanzioni irrogate non siano sufficientemente afflittive nell’arco temporale della durata di essa, diviene elementare, in applicazione dell’art. 34, c.8. dello Statuto Federale, rinviare gli atti al G.S. Territoriale competente, il quale non è e non può che essere quello della Delegazione Provinciale di appartenenza del Tesserato o dell’Ente destinatari del provvedimento disciplinare. Con l’aggettivo “Territoriale” infatti il Legislatore sportivo ha inteso affidare ad un determinato soggetto (il G.S. appunto) la giurisdizione sui tesserati appartenenti, proprio per territorio, ad una delle Delegazioni nelle quali l’Organizzazione Federale si articola. A tale principio si sono uniformati gli Organi delle Giustizia Sportiva di Toscana sin dalla stagione sportiva 2001/2002 (in C.U. n. 13 del 25.10.2001), ed è stato ultimamente ribadito con la decisione n. 173 (C.U. n. 61 del 26.4.2013). Detti provvedimenti sono andati del tutto esenti da censure. E’ da rilevare ancora che il rinvio degli atti che si verifica nei casi di specie non lede in alcun modo il diritto alla difesa del soggetto sanzionato il quale ha a disposizione il secondo grado di giudizio, come accaduto in questa sede, al fine di fare valere le proprie ragioni. Il caso in esame costituisce, infatti, piena conferma di quanto fin qui argomentato avendo addirittura la Società reclamante presentato al G.S.T. di Pisa istanza di “autotutela”, alla quale il G.S. non ha dato seguito poiché il principio è del tutto ignoto alla normativa disciplinare sportiva. La Società ha comunque avuto modo di impugnare la decisione innanzi questa Commissione. A ciò aggiungasi che le argomentazioni poste a base del reclamo sono assolutamente infondate. Infatti il richiamo alla decisione del G.S.T. di Forlì, relativa all’assunzione di provvedimenti disciplinari travalicanti il periodo della durata del Torneo e recepita dal C.R.T. della Lombardia non è completo. Infatti se risponde al vero che sono stati assunti da detti due Organi Disciplinari i provvedimenti citati con il reclamo, è altrettanto vero (fatto non citato dalla reclamante perché, stranamente, non conosciuto!) che essi sono stati annullati dal C. R. dell’Emilia Romagna con il C.U. n. 4 del 23.07.2009 ed è stato, di conseguenza, disposto “ l’invio degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia affinché assuma le decisioni disciplinari in merito alla gara in oggetto ovvero investa di tali decisioni l’eventuale Giudice Sportivo presso il competente Comitato Provinciale”. Anche il richiamo a quanto accade in occasione della disputa della “Tim Cup”appare inconferente alla fattispecie rilevato che il Torneo qui in esame è stato disputato nell’ambito di gare del S.G.S. per il quale vigono norme ad hoc. Si richiama, inoltre, la decisione con la quale la C.G.F. in riferimento ad esattamente eguale fattispecie ovvero alla disputa della “Coppa Carnevale 2008”, massima manifestazione mondiale del Calcio Giovanile, ha così statuito: “Omissis La Corte, esaminati gli atti, rileva che l'eccezione sollevata di incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale risulta infondata, in quanto la Commissione speciale del Torneo "Coppa Carnevale" è legittimata a comminare sanzioni soltanto nell'ambito e per la durata del predetto torneo, secondo quando stabilito dall'art. 9 del regolamento di quest'ultimo. Ne consegue che, qualora la violazione, commessa durante la gara in questione, meriti una pena superiore rispetto a quella che la Commissione de qua è legittimata ad infliggere (come nella fatti specie in esame), l'autorità competente, nel caso di specie Giudice Sportivo Nazionale, dovrà adeguare tale sanzione.” (C.U. n. 140 del 14 marzo 2008 e n. 298 del 17 luglio 2009). A nulla influendo che la decisione si riferisca al G.S. Nazionale stante la identità di attribuzione delle competenze, l’una riferita a manifestazioni aventi carattere nazionale, l’altra a quelle appartenenti all’ambito territoriale provinciale. (art. 34, commi 6 e 8 dello Statuto Federale). Siffatto principio è costantemente applicato, nell’ambito della più importante manifestazione mondiale del Calcio Giovanile, la Coppa Carnevale di Viareggio, il cui G.S., indicato dall’Ufficio del G.S. Regionale presso il C.R. della Toscana Ente organizzatore, rinvia costantemente per l’applicazione di sanzioni che superano la durata del Torneo: - 1) alla F.I.G.C. di Roma per gli atti relativi a tesserati delle società appartenenti alle Federazioni Estere; - 2) al competente Giudice della Lega Professionisti in relazione all’appartenenza del tesserato ad una società di Serie A o B (Lega Prof. Milano) oppure di Serie C (1 o 2 Divis.) (Lega Pro Firenze). “ Oltre che per quanto fin qui dedotto l’eccezione relativa alla violazione del principio del ”ne bis in idem” è infondata anche sotto un altro profilo, dovendosi rilevare che le sanzioni irrogate dal G.S.T. di Pisa non si sovrappongono a quelle del G.S.T. di Lucca: solo in questo caso si potrebbe parlare di “bis in idem”. Infatti il provvedimento qui impugnato determina semplicemente le sanzioni che debbono essere irrogate al fine di applicare correttamente ed in maniera efficace le norme previste dal C.G.S.. Il provvedimento quindi non è altro che il completamento del provvedimento disciplinare da assumersi in presenza di precise violazioni constatate dal D.G.. E’ proprio per ciò che il G.S.T. di Lucca, in maniera corretta ed opportuna, ha trasmesso gli atti, tra i quali il Comunicato n. 1 relativo al Torneo, al proprio omologo di Pisa, avente le medesime specifiche competenze, indicando semplicemente di aver assunto provvedimenti aventi esecuzione solo fino alla fine del Torneo. Ha in tal modo lasciato all’esame del “Giudice naturale “ dei tesserati la applicazione di quelle eventuali sanzioni necessarie affinché esse fossero effettivamente afflittive. Altra prova della correttezza di comportamento dei due Giudici è data dal fatto che il Comunicato relativo alle sanzioni del Torneo reca anche il provvedimento relativo all’esito della gara che, assunto dal Giudice del Torneo, non è stato esaminato dal G.S.T. di Pisa perché riservato a quel Giudice e quindi sottratto alla sua competenza. E’ quindi convincimento della C.D. che il provvedimento del G.S.T. di Pisa, conseguente al rinvio operato dal G.S.T. di Lucca, sia stato emesso in modo assolutamente legittimo, per cui si passa ad esaminare il reclamo anche sotto l’aspetto del merito. Rileva a tal proposito che la Società, pur richiedendo per tutti i tesserati compresi nel provvedimento del G.S.T di Pisa l’annullamento e la revoca dei provvedimenti disciplinari, ha contestato le sanzioni unicamente nei confronti dei calciatori Cassisa e De Angelis, per i quali conferma la loro estraneità agli addebiti, mentre per quanto riguarda il Burichetti ritiene illegittima l’aggravante non essendo egli il capitano della squadra. Il comportamento dei calciatori Cassisa e De Angelis, che già emerge in modo chiaro ed esaustivo dal rapporto di gara, viene perfettamente ricostruito dal D.G nel supplemento di rapporto al quale la reclamante, in sede di audizione, nulla oppone. E’ invece da accogliere l’eccezione sollevata a proposito del capitano Burichetti. Infatti dall’esame degli atti ufficiali risulta evidente che il calciatore è stato sostituito al 1° minuto del II tempo, per cui non è applicabile nei suoi confronti l’aggravante di cui all’art. 73 delle N.O.I.F.. Per completezza di argomento la C.D. esamina - come richiesto del resto dalla reclamante - tutti i provvedimenti assunti dal G.S.T. di Pisa e dichiara, in ogni caso, non reclamabili ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., c. 3, le sanzioni inflitte ai tesserati: - Bani Luca; - Biasci Daniele, - Picci Tommaso; - Cassisa Matteo; - Politano Matteo. Conferma nel resto il provvedimento. P.Q.M. la C.D. accoglie il reclamo per la parte che riguarda il calciatore Burichetti Simone, riducendone la squalifica fino al giorno 19 febbraio c.a. Respinge l’atto di impugnazione in tutte le altre parti. Il parziale accoglimento del reclamo determina la restituzione della tassa.
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