COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD DUCATO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – CANNARA DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 19.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PIMPINICCHIO MICHELE PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD DUCATO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO - CANNARA DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 19.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PIMPINICCHIO MICHELE PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Ducato Calcio, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che, al termine dell’incontro, il Sig. Michele Pimpinicchio si è avvicinato al direttore di gara e gli ha stretto la mano con forza, ruotandola, provocando all’arbitro un leggero dolore temporaneo. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, seppur la condotta del calciatore meriti adeguata sanzione, non si possa parlare di vero e proprio gesto di violenza, cosicché la squalifica può essere contenuta in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pimpinicchio Michele a quattro giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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