COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD GRANDONI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.M.T. 2005 – GRANDONI DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 26.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 30.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPPUCCIO GABRIELE PER CINQUE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GALLO CIRO PER CINQUE GARE; L’OBLIGO RISARCIMENTO DANNI SPOGLIATOIO SOCIETA’ GMT 2005.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD GRANDONI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.M.T. 2005 - GRANDONI DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 26.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 30.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPPUCCIO GABRIELE PER CINQUE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GALLO CIRO PER CINQUE GARE; L’OBLIGO RISARCIMENTO DANNI SPOGLIATOIO SOCIETA’ GMT 2005. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Grandoni, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto circa i comportamenti posti in essere dai calciatori Cappuccio Gabriele e Gallo Ciro, nonché in merito ai danni riscontrati all’interno dello spogliatoio utilizzato dalla società odierna reclamante. L’arbitro ha tuttavia precisato che il colpo inferto dal Cappuccio ad un giocatore avversario non faceva cadere a terra quest’ultimo, facendolo solo indietreggiare. In considerazione di quanto precede, questa Commissione ritiene di dover ridurre a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Cappuccio Gabriele, confermando nel resto le altre sanzioni inflitte dal G.S., in quanto congrue rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore Cappuccio Gabriele a tre giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - DISPONE RESTITUIRE LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it