LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 18 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. SAMPDORIA del 16 febbraio 2014

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 18 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. SAMPDORIA del 16 febbraio 2014 Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in cui, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore denominato “Distinti Sud”, in tre occasioni (prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio ed al 43° del primo tempo, in occasione della realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio lavali con il fuoco”; ritenuto che tale comportamento integra inequivocabilmente gli estremi di una manifestazione denigratoria per motivi di origine territoriale ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS; valutata, ai fini della rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, “la dimensione” di tale condotta che ha coinvolto il 90% dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore in precedenza indicato (con il contestuale applauso, nella prima delle circostanze segnalate, proveniente dagli altri settori dello stadio) e la sua “percezione reale”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, che si erano collocati nella zona centrale del campo ed in prossimità dei settori denominati “Distinti Sud” e “ Distinti Nord”; considerata la specifica recidività, P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori ex art. 18 lett. e) CGS.
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