LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 13 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 13 FEBBRAIO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali “ritorno” di Tim Cup
sostenitori delle Società Fiorentina, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (fumogeni, bengala e
petardi anche di alto potenziale); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente, con
efficace esimente, le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS; per avere le
Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società Fiorentina, Napoli, Roma
e Udinese in ordine al comportamento dei loro sostenitori.