LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 13 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 13 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali “ritorno” di Tim Cup sostenitori delle Società Fiorentina, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (fumogeni, bengala e petardi anche di alto potenziale); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente, con efficace esimente, le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS; per avere le Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società Fiorentina, Napoli, Roma e Udinese in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it