LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 25.02.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara Soc. TRAPANI – Soc. MODENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 25.02.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara Soc. TRAPANI – Soc. MODENA
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto arbitrale e quello del collaboratore della Procura federale, relativo alla gara soc.
Trapani – soc. Modena del 22 febbraio 2014 nel quale si attesta che prima dell’inizio della gara,
nella fase di riscaldamento, dalla Curva occupata dai sostenitori del Trapani venivano lanciati due
sassi, dalle dimensioni di una noce, nei confronti di un Assistente che veniva colpito da un sasso
all’anca sinistra e l’altro gli sfiorava un ginocchio;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi della “responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori”,
rilevante ai fini sanzionatori (art. 14 CGS);
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Trapani deve rispondere a
titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, dall’ art. dell’art. 18, comma 1, lettera e)
CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Trapani con l’obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Nord” privo di spettatori e infligge la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00
entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.