COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 25.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 01/02/2014 LA TANA CALCIO A 5 – MACCAN PRATA C5 Con telegramma spedito il 03.02.2014, l’A.S.D. LA TANA CALCIO A 5 preannunciava reclamo relativo alla gara LA TANA CALCIO A5 – MACCAN PRATA C5, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale di Calcio a 5, Serie “C2”, disputatasi ad Udine in data 01.02.2014 e conclusasi con il risultato di 3-5.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 25.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 01/02/2014 LA TANA CALCIO A 5 – MACCAN PRATA C5 Con telegramma spedito il 03.02.2014, l’A.S.D. LA TANA CALCIO A 5 preannunciava reclamo relativo alla gara LA TANA CALCIO A5 – MACCAN PRATA C5, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale di Calcio a 5, Serie “C2”, disputatasi ad Udine in data 01.02.2014 e conclusasi con il risultato di 3-5. Con raccomandata, spedita in data 08.02.2014, l’A.S.D. La Tana Calcio a 5 inviava, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, il reclamo relativo alla gara suindicata, corredato dall’autorizzazione al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione all’A.S.D. Maccan Prata C5, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società A.S.D. Maccan Prata C5 non presentava alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. IL RECLAMO Nel proprio gravame, la società reclamante ha dedotto che nel corso del secondo tempo, sul risultato parziale di 3-3, l’arbitro dell’incontro fischiava un fallo di simulazione nei confronti di un proprio calciatore (il n. 3 Davide Caruzzo) e lo ammoniva per tale infrazione. Contestualmente il direttore di gara provvedeva a segnalare il così detto “fallo cumulativo” a danno della reclamante, la quale si vedeva costretta a subire un “tiro libero” per aver raggiunto il limite di falli consentiti, ovvero il sesto fallo, nel periodo di gioco. Secondo la A.S.D. La Tana Calcio a 5, l’arbitro, in tale circostanza era incorso in un errore in quanto, ai sensi delle regole 12 e 13 del regolamento del Giuoco del Calcio a 5 “il fallo fischiato in conseguenza di simulazione punisce un comportamento antisportivo ed il gioco, a seguito di detta infrazione, dovrà riprendere con un calcio di punizione indiretto, dal punto in cui l’infrazione è stata commessa.”Il gioco era ripreso, invece, con l’effettuazione del “tiro libero”, nonostante il capitano della squadra ed il Dirigente Addetto all’arbitro dell’A.S.D. La Tana Calcio a 5 avessero immediatamente segnalato all’arbitro l’irregolarità subita. La Società reclamante ha posto, altresì, in evidenza nel proprio reclamo che la squadra che ha superato il bonus dei 6 falli e che si è già vista punire con il tiro libero, viene sottoposta ad ulteriori tiri liberi per ogni infrazione successivamente commessa da un proprio calciatore. Pertanto l’errore in cui era incorso l’arbitro, sempre secondo la reclamante, avrebbe condizionato la formazione della propria squadra per tutto il rimanente tempo della gara fino alla conclusione della stessa, dovendo predisporre una difesa particolarmente attenta ed a volte rinunciataria per evitare di essere nuovamente sanzionata con una analoga punizione. L’A.S.D. La Tana Calcio a 5, sulla base di quanto argomentato, ha chiesto: - in via preliminare e d’urgenza la sospensione dell’applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori della Società La Tana Calcio a 5 in quanto conseguenti a provvedimenti adottati durante la gara contestata; - in via principale, la ripetizione della gara a seguito dell’errore commesso dall’arbitro. LE REGOLE DEL GIUOCO DEL CALCIO A 5 CHE DISCIPLINANO I FALLI ED I CALCI DI PUNIZIONE La regola 12 elenca i 10 falli sanzionabili con un calcio di punizione diretto, che deve essere eseguito dal punto in cui è stata commessa l’infrazione; stabilisce poi che un calcio di rigore viene accordato se un calciatore commette una delle suddette dieci infrazioni all’interno della propria area di rigore. La detta regola elenca, altresì, i falli sanzionabili con un calcio di punizione indiretto. La regola 13 stabilisce che i “falli cumulativi” sono quelli puniti con un calcio di punizione diretto o di rigore elencati nella regola 12 e che, a partire dal sesto fallo cumulativo commesso da una squadra in ciascun periodo di gioco, viene concesso un “tiro libero” alla squadra avversaria. Il tiro libero è u calcio di punizione diretto che viene battuto da una distanza di 10 metri, senza che i calciatori della squadra difendente possano formare una barriera per ostacolare il tiro stesso. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI In data 19 febbraio 2014, è stato sentito da questo giudice sportivo l’arbitro che ha diretto la gara in questione.Nel corso dell’audizione, il direttore di gara ha dichiarato quanto segue: “al 25’ del 2° tempo (a 5 minuti dalla fine), con il risultato di 5–3 a favore della squadra dell’A.S.D. Maccan Prata C5, fischiavo un fallo di simulazione commesso dal calciatore Caruzzo Davide dell’A.S.D. La Tana Calcio a 5 e provvedevo ad ammonirlo. Provvedevo, altresì, a segnalare il fallo cumulativo a carico dell’A.S.D. La Tana Calcio a 5. Avendo l’A.S.D. La Tana raggiunto il limite dei falli consentiti, ovvero il sesto fallo, decretavo l’effettuazione di un tiro libero a favore della squadra dell’A.S.D. Maccan Prata C5. Poiché la simulazione non è compresa fra le infrazioni che rientrano fra i falli cumulativi, elencati nella regola 12 del giuoco del calcio a 5, la stessa non doveva essere computata fra i falli cumulativi stessi, utili al raggiungimento del quorum previsto per la concessione del tiro libero (calcio di punizione diretto da una distanza di 10 metri, senza la barriera). Nella circostanza, il gioco doveva essere ripreso con un calcio di punizione indiretto. Ammetto, quindi, di essere incorso in un errore nei limiti sopradescritti. Il tiro libero, erroneamente concesso, non è stato realizzato dalla squadra dell’ASD Maccan Prata C5, per cui il risultato è rimasto inalterato. Nei cinque minuti finali e nei due minuti di recupero, non sono stati concessi né tiri liberi né calci di punizione indiretti, né il risultato mutava. Aggiungo che l’arbitro, quando una squadra commette il quinto fallo cumulativo in un periodo di gioco, segnala il raggiungimento del quinto fallo stesso, con ciò volendo significare che al successivo verrà concesso un tiro libero; quindi l’atteggiamento delle squadre, dal punto di vista tattico ed agonistico, di norma, cambia in tale momento e non dopo la concessione del primo tiro libero. Faccio presente che al quinto fallo cumulativo, commesso dalla squadra dell’A.S.D. La Tana Calcio a 5, ho segnalato tale fatto come previsto dal regolamento. Dal 25’ del 2° tempo in poi, la gara si è svolta regolarmente.” CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI A seguito dell’audizione dall’arbitro, si è preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto correttamente ammesso e dichiarato a questo giudice sportivo dall’arbitro stesso, a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del C.G.S.). Esula, quindi, nella fattispecie in esame il principio della insindacabilità in quanto è lo stesso direttore di gara a riconoscere ed ad attestare di essersi sbagliato, motivo per cui è compito degli Organi di Giustizia Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se l’accertata irregolarità abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara. Dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, emerge che egli era incorso in errore, al 25’ del 2° tempo della suindicata gara, avendo considerato la simulazione commessa da un calciatore dell’A.S.D. La Tana Calcio a 5 come un fallo da annoverare fra quelli cumulativi; in tale circostanza, il direttore di gara, erroneamente, decretava il tiro libero a favore degli avversari, avendo la squadra della reclamante raggiunto il quorum previsto per la concessione del tiro libero stesso. Dalle stesse dichiarazioni, si osserva che il predetto tiro libero non era stato realizzato, che non erano stati più concessi ulteriori tiri liberi né calci di punizione indiretti contro la reclamante fino al termine della gara e che quest’ultima si era conclusa con il risultato che le due squadre avevano acquisito al momento in cui il direttore di gara era incorso nel più volte citato errore. In merito al fatto che tale errore arbitrale avrebbe condizionato i calciatori della A.S.D. La Tana Calcio a 5 nei rimanenti sette minuti che dovevano essere giocati fino alla conclusione della gara, si osserva che l’atteggiamento delle squadre, dal punto di vista tattico ed agonistico, potrebbe variare nel momento in cui le stesse commettono il quinto fallo cumulativo e non dopo la concessione del primo tiro libero (quindi dopo il sesto fallo cumulativo). Quindi doveva essere il quinto fallo cumulativo ad eventualmente condizionare l’atteggiamento della squadra dell’A.S.D. La Tana Calcio a 5 e non quello derivante dall’errore dell’arbitro (il sesto). In merito a tale argomentazione della reclamante ed alla luce dei fatti così come sono stati accertati, non si ritiene che nella fattispecie siano stati alterati, a causa dell’errore arbitrale, gli equilibri del corretto scontro agonistico e non sia stata pregiudicata la regolarità della gara. Da ultimo, si fa presente che il vigente Codice di Giustizia Sportiva non prevede la sospensione dell’applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di calciatori per le infrazioni commesse dagli stessi nelle gare in merito alle quali è stato proposto reclamo. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale: 1) rigetta il reclamo presentato dall’A.S.D. La Tana Calcio a 5 in merito alla gara A.S.D. LA TANA CALCIO A 5 – A.S.D. MACCAN PRATA C5 conclusasi con il risultato di 3 – 5, omologa il suindicato risultato conseguito sul campo dalle due squadre e dispone per l’addebitamento della tassa reclamo a carico dell’A.S.D. LA TANA CALCIO A 5 (art. 33, punto 13, del C.G.S.).
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