COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.69 della Società A.S. BELSITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.01.2014 (punizione sportiva perdita della gara Belsito – Lattarico Aufugum dell’11.1.2014 con il punteggio di 0-3, Campionato di 2^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.69 della Società A.S. BELSITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.01.2014 (punizione sportiva perdita della gara Belsito – Lattarico Aufugum dell’11.1.2014 con il punteggio di 0-3, Campionato di 2^Categoria). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha comminato la sanzione della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La reclamante si duole argomentando che non vi fossero i presupposti per la sospensione della gara; né per il comportamento tenuto dal proprio tesserato Iorno, né per quello del pubblico presente alla gara o dei dirigenti del Belsito. Sostiene l’arbitro che a seguito del provvedimento disciplinare di allontanamento dal campo, preso nei confronti di un dirigente e dell’allenatore del Belsito, avvertiva una forte ostilità nei sui confronti da parte del pubblico presente che scuoteva la rete di recinzione nonché da parte dei calciatori del Belsito che contestavano ogni sua decisione. In particolare il calciatore Iorno, all’atto dell’espulsione per minacce, afferrava violentemente il polso dell’arbitro provocandogli forte dolore, gli sfregava quindi la fronte sul suo viso. In considerazione di tali eventi l’arbitro, temendo per la propria incolumità, sospendeva la gara. Ritiene questa Commissione che nessuno degli elementi necessari a fondare la legittimità di un provvedimento di sospensione della gara ricorra in tale caso. Non appare sufficiente il lamentato clima di ostilità di pubblico e calciatori del Belsito ma neanche l’atto di violenza subito dall’arbitro ad opera del calciatore Iorno che non possiede quei requisiti di gravità tale da mettere a repentaglio l’incolumità dell’arbitro o dei partecipanti alla gara né la possibilità del Direttore di gara di continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. Difatti la decisione, che trova origine nel potere discrezionale attribuito all’arbitro, non deve essere basata su timori o impressioni, ma deve trovare giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti. Orbene, a parere del Collegio, per quanto è descritto negli atti ufficiali, l’arbitro non ha fatto buon uso del potere disciplinare consentitogli. Il reclamo è, pertanto, da accogliere e la gara in epigrafe da ripetere. P.Q.M. accoglie il reclamo e in annullamento della decisione di primo grado dispone la ripetizione della gara Belsito – Lattarico Aufugum, Campionato di 2^Categoria; dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per quanto di competenza; dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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