COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.71 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr. presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 SGS del 6.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Cutro – Sant’Anna del 25/01/2014 con il punteggio di 0-3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.71 della Società A.S. CUTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr. presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale
n. 31 SGS del 6.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Cutro – Sant’Anna del 25/01/2014 con il punteggio di 0-3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara A.S. Cutro – U.S. Sant’Anna del 25.01.2014 a seguito del reclamo
propostogli dalla società Sant’Anna, ha rilevato quanto qui di seguito riportato (cfr. C.U. n.31 SGS del 06.02.2014 della Delegazione
Provinciale di Crotone - Attività Giovanile):
1) alla gara ha preso parte nelle file della società A.S. Cutro il calciatore Chiellino Davide, regolarmente schierato in campo dal 1°
del II tempo con il numero 17 di maglia;
2) dagli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tesseramento competente, il Chiellino non è risultato tesserato all’epoca per la società
Cutro.
Per la suddetta irregolarità, il giudice di prime cure ha irrogato alla società U.S. Cutro la punizione sportiva della perdita della gara in
esame col punteggio di 0-3.
La società sanzionata ricorre avverso la suddetta decisione chiedendone l’annullamento, sulla base della considerazione secondo
cui il calciatore Chiellino Davide, a differenza di quanto riportato nel referto arbitrale, non avrebbe “assolutamente preso parte alla
gara”, in quanto al 1° del II tempo in realtà sarebbe entrato in campo nelle file della reclamante il calciatore n.16, De Franco Alex (e
non il Chiellino col n.17) e che, pertanto, l’arbitro sarebbe incorso in un errore. Tuttavia, va rilevato che quanto riportato dal direttore
di gara non può essere messo in dubbio, in quanto lo stesso ha puntualmente indicato nel proprio rapporto che al 1° del II tempo è
entrato in campo nelle file della società A.S. Cutro il calciatore n.17, Chiellino Davide, ribadendolo anche nel relativo supplemento.
Pertanto, poiché il calciatore di che trattasi si trovava in posizione irregolare, così come verificato dal giudice di prime cure presso
l’Ufficio Tesseramento competente, appare corretta la decisione di sanzionare la società reclamante con la perdita della gara, ai
sensi dell’art.17, comma 5/a, del C.G.S..
Il reclamo, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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