COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COSTA – GARA COSTA I GRANATA 1924 DELL’ 8.02.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COSTA – GARA COSTA I GRANATA 1924 DELL’ 8.02.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza, non giustifica, della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, sebbene ritualmente convocata; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Sgambato Renato, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 19.02.2014, la società Costa ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Invero, la società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha dichiarato che il calciatore Sgambato Renato ha solo subito, senza reagire, l’aggressione da parte di un calciatore avversario. Inoltre, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento probante, idoneo a far revocare in dubbio quanto contenuto nel referto arbitrale che, come è noto, nel diritto sportivo configura fonte privilegiata di prova. Per quel che concerne la commisurazione della sanzione, la decisione del Primo Giudice risulta equa e proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal calciatore Sgambato Renato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Costa; dispone addebitarsi a tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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