COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 DEL 23.1.2014 (Gara: CASTELNUOVESE – LUISS del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 DEL 23.1.2014
(Gara: CASTELNUOVESE - LUISS del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, osserva:
la Società CASTELNUOVESE CALCIO all’atto della presentazione del reclamo, ha omesso di
inviarne copia alla Società controparte LUISS, in violazione dell’art. 46 del C.G.S.
Pertanto, il ricorso è da considerarsi inammissibile.
Detto ciò
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 157 del 6.2.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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