COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO S.P.Q.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SAVORETTI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43C5 DEL 29.1.2014 (Gara: ATLETICO S.P.Q.R. – HISTORY ROMA 3Z del 24.1.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO S.P.Q.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SAVORETTI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43C5 DEL 29.1.2014 (Gara: ATLETICO S.P.Q.R. – HISTORY ROMA 3Z del 24.1.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Società ATLETICO SPQR, ricorrendo avverso la decisione del primo Giudice, chiede che la squalifica a carico del calciatore SAVORETTI ANTONIO venga rivisitata o annullata, assumendo che il referto dell’arbitro conterrebbe “grosse inesattezze”. L’arbitro, per contro, è assai chiaro nel riportare l’episodio di cui il SAVORETTI è stato protagonista: a fine gara in segno di protesta, il citato calciatore, afferrava un braccio del Direttore di gara, rivolgendogli ingiurie e ne ostacolava l’uscita dal terreno di gioco, ponendoglisi di fronte a distanza di pochi centimetri; veniva poi allontanato dai compagni. Dato quanto descritto, appaiono insussistenti le assai generiche lamentele della reclamante ed altresì congrua la squalifica comminata. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. 162 del 14.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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