COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2016 A CARICO DEL CALCIATORE LO PRESTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 19.12.2013 (Gara: URBETEVERE – ATLETICO ACILIA del 14.12.2013 – Campionato G.mi Prov. Fascia B Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2016 A CARICO DEL CALCIATORE LO PRESTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 19.12.2013 (Gara: URBETEVERE – ATLETICO ACILIA del 14.12.2013 – Campionato G.mi Prov. Fascia B Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società ATLETICO ACILIA, nel proprio reclamo, minimizza il comportamento del calciatore LO PRESTI FEDERICO, asserendo che lo stesso, in segno di reazione, per l’espulsione decretatagli, allargava il braccio, colpendo indirettamente l’arbitro ad una spalla. Insiste quindi la ricorrente per una riduzione di squalifica al proprio calciatore LO PRESTI, contestando anche l’ammenda comminatagli, non riuscendo a capire come l’arbitro abbia potuto riconoscere i propri sostenitori come responsabili dei comportamenti addebitatigli. Dato il valore primario del referto arbitrale (art. 35 del C.G.S.) le lamentele della ricorrente sono da ritenersi insussistenti, tenuto conto di quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto, in cui precisa che il LO PRESTI una volta espulso, lo raggiungeva con uno schiaffo sulla nuca, senza subire gravi conseguenze. Questa Commissione, ha esaminato e valutato la dinamica dei fatti, caratterizzata da un atteggiamento di accesa protesta del LO PRESTI, concretizzato in un gesto sicuramente di natura violenta. Per quanto concerne la misura del provvedimento disciplinare, questa Commissione, tenuto conto che non si sono verificati esiti rilevanti nei confronti dell’arbitro, ritiene di rivisitare la sanzione, anche al fine di rapportare la stessa entro limiti di minore gravità. Non sono accoglibili invece le richieste di riduzione dell’importo dell’ammenda in quanto la stessa appare congrua rispetto a qunto rilevato dall’arbitro e sanzionato con il C.U. indicato in oggetto. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 31.12.2014 la squalifica a carico del calciatore LO PRESTI FEDERICO e di confermare l’ammenda di € 100 a carico della Società, così come anticipato sul C.U. 162 del 14.2.2014. La tassa reclamo va restituita.
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