COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BANNELLA MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 29.1.2014 (Gara: TUSCIA FOGLIANESE – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 25.1.2014 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BANNELLA MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 29.1.2014 (Gara: TUSCIA FOGLIANESE – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 25.1.2014 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante ritiene che il gesto compiuto dal calciatore BANNELLA MIRKO, nei confronti dell’arbitro, vada ricondotto ad una forma di protesta, e non già ad una condotta violenta. Ha chiesto la società TUSCIA FOGLIANESE una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Ritenuto intollerabile il gesto del BENNELLA che “dava una panciata all’arbitro” e nel contempo lanciava il pallone al suo indirizzo, senza colpirlo. Questa Commissione ritiene, alla luce di quanto accaduto , che tale condotta costituisca soltanto una manifestazione di protesta, seppure espressa in maniera veemente ed invasiva, ma senza alcun intento di violenza. Si può quindi addivenire ad una lieve rivisitazione della sanzione inflitta al BANNELLA e rapportarla alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo al 15.3.2014 la squalifica a carico del calciatore BANNELLA MIRKO, così come anticipato sul C.U. 162 del 14.2.2014. La tassa reclamo va restituita.
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