COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO FREDA E FINO AL 30.9.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DAVIDE CAFORIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 16.1.2014 (Gara: SAXA FLAMINIA – AURELIO FIAMME AZZURRE dell’11.1.2014 – Campionato Under 19 Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO FREDA E FINO AL 30.9.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DAVIDE CAFORIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 16.1.2014 (Gara: SAXA FLAMINIA – AURELIO FIAMME AZZURRE dell’11.1.2014 – Campionato Under 19 Roma) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con cui la Società SAXA FLAMINIA LAZIO ha fatto presente l’estraneità del calciatore FREDA MATTEO circa l’episodio della manata alla nuca dell’arbitro, a fine gara, asserendo che il responsabile del gesto è il compagno di squadra RULLI DAVIDE e, nel contempo, si è dogliata dell’eccessività della squalifica a carico del calciatore CAFORIO DAVIDE. Vista la dichiarazione con cui il citato RULLI ammette di essere stato l’autore del gesto addebitato al compagno di squadra FREDA. Tenuto conto, per quanto riguarda il CAFORIO, che le deduzioni della ricorrente – allontanamento immediato del calciatore dopo l’espulsione – vengono smentite dal referto dell’arbitro, che riferisce di una forte spinta da parte del giocatore nei suoi confronti e contemoranee offese. Ritenuto, peraltro, che la squalifica al FREDA , che ora va inflitta al compagno di squadra RULLI DAVIDE, può essere ridimensionata, stante gli abituali paramentir per casi analoghi. Questa Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA Di revocare la squalifica a carico del calciatore FREDA MATTEO; di squalificare il calciatore RULLI DAVIDE fino al 31.1.2016; di confermare la squalifica a carico del calciatore CAFORIO DAVIDE. La tassa reclamo va restituita.
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