COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CALCIO VODICE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 113 DEL 12-12-2013 IN MERITO ALLA GARA SPORTING CALCIO VODICE – SANTI COSMA DAMIANO DEL 24-11-2013 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CALCIO VODICE AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO
UFFICIALE 113 DEL 12-12-2013 IN MERITO ALLA GARA SPORTING CALCIO VODICE –
SANTI COSMA DAMIANO DEL 24-11-2013 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
La società Sporting Calcio Vodice con il reclamo in epigrafe impugna la delibera del Giudice
Sportivo con la quale era stato respinto il reclamo che deduceva l’irregolare svolgimento della gara
descritta e ne invocava la ripetizione. La società, in particolare, lamenta che, a seguito di un
infortunio occorso all’Arbitro durante la fase di riscaldamento pre-gara, era stato contattato tramite
il Pronto – AIA un altro direttore di gara che era giunto sul campo ben oltre il termine di attesa ed
aveva iniziato la gara senza effettuare alcun riconoscimento e, soprattutto, senza osservare le
formalità regolamentari dettate in caso di assenza dell’arbitro designato. Il direttore di gara, sentito
a chiarimenti, peraltro negava la circostanza di non aver effettuato il riconoscimento che, invece,
era stato espletato nei modi regolamentari.
Ritiene la Commissione che il reclamo sia palesemente infondato. Infatti si basa sul presupposto
errato che la sostituzione del direttore di gara operata dall’AIA, seppur tramite il servizio d’urgenza
Pronto-AIA, possa essere equiparata all’assenza dell’arbitro designato ed all’individuazione,
quindi, di un direttore di gara da parte delle due società (ad esempio in un arbitro casualmente
presente nell’impianto di gioco). E’ evidente che nel caso che ci occupa la designazione non è
avvenuta a seguito di una scelta concordata tra le due società ma per mezzo di una individuazione
dell’Organo preposto e quindi vale in tutto e per tutto come una sostituzione per motivi tecnici o
fisici operata prima della gara dal designatore. Non vi era quindi alcuna necessità che le due
società redigessero il verbale di accordo sulla scelta dell’Arbitro designato in quanto tale scelta non
era stata da loro effettuata ma dagli Organi dell’AIA a ciò preposti.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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