COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANNELLA GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: UNITED APRILIA – REAL TERRACINA del 25.1.2014 – Campionato C5 Serie D Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA CALCIO A 5 AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANNELLA
GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014
(Gara: UNITED APRILIA – REAL TERRACINA del 25.1.2014 – Campionato C5 Serie D Latina)
La Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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