COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27.02.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 2/2014 CAMPOROSSO – LEGINO 1910

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27.02.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 2/2014 CAMPOROSSO - LEGINO 1910 Il Giudice Sportivo - Letto il referto arbitrale nel quale risulta che al termine del primo tempo, sul risultato di 0 a 0, il direttore di gara ha decretato la sospensione della partita a causa della condotta violenta posta in essere dal signor Antonio CARBONE tesserato della società CAMPOROSSO; - Rilevato che il direttore di gara scrive negli atti ufficiali di aver espulso il predetto giocatore, al minuto 34º del p.t. per somma di ammonizioni, e che il medesimo, alla notifica del provvedimento, gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, allontanandosi poi grazie all'intervento di un compagno di squadra; - Evidenziato che nel supplemento arbitrale risulta che lo stesso signor Antonio CARBONE, durante l'intervallo, all'ingresso nello spogliatoio del direttore di gara lo colpiva con un forte pugno al volto, all'altezza dello zigomo sinistro, procurando forte dolore e fuoriuscita di sangue dal naso e lo faceva urtare con la schiena contro il muro dello spogliatoio. Successivamente, nonostante l'intervento del proprio dirigente addetto all'arbitro, il signor CARBONE colpiva nuovamente il direttore di gara questa volta con un violento calcio all'addome; - Considerato che, a seguito delle lesioni subite, il direttore di gara sospendeva la partita e si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. M. di Misericordia di Albenga ove gli è stato diagnosticato un trauma zigomatico con sospetto emoseno e trauma contusivo epigastrico con prognosi di giorni venti; - Ritenuto che la sconsiderata condotta posta in essere dal calciatore, evidentemente, con la coscienza di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'arbitro è di estrema gravità e pericolosità e, per la sua modalità di esecuzione, desta particolare allarme sociale nel mondo calcistico; - Considerato che per poter determinare la sanzione ritenuta equa ed appropriata in relazione al comportamento di cui si è reso tristemente protagonista il giocatore Antonio CARBONE, occorre ora analizzare il pericoloso gesto d'impeto al fine di poter valutare la particolare gravità e pericolosità della summenzionata condotta violenta, connotata da dolo intenzionale ed in assoluto contrasto con il rispetto dell'integrità fisica altrui e dello stesso bene della vita che trovano sempre ampia tutela nell'ordinamento sportivo nazionale, che è bene sottolinearlo, è di natura settoriale e di diretta derivazione dell'ordinamento generale dello Stato con tutte le conseguenze logico-giuridiche che ne conseguono. E' evidente, dunque, come il giocatore del Camporosso abbia agito senza che vi fosse alcun rapporto di funzionalità con il giuoco, addirittura, quando l'arbitro aveva già raggiunto gli spogliatoi; ne consegue che nella fattispecie la gara sportiva ha rappresentato la mera occasione per cagionare l'evento lesivo. Importante ribadire, a tal proposito, che il presupposto fondamentale dell'attività sportiva è quello dedicato alla valorizzazione dei principi di lealtà, correttezza e rispetto per la salute umana, ai quali tutti i soggetti praticanti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e, comunque riferibile all'attività sportiva in genere (amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia). Non vi è dubbio, in definitiva, dunque che il gesto di cui si è reso responsabile il calciatore Antonio CARBONE, al di là delle effettive conseguenze lesive cagionate, è molto grave evidenziando una pericolosa attitudine verso inaccettabili ed incontrollabili condotte violente che l'ordinamento sportivo ripugna fermamente. Alla luce delle summenzionate motivazioni si ritiene che nel caso in questione la sanzione equa ed appropriata per il comportamento del calciatore Antonio CARBONE non può che essere quella prevista nel massimo edittale della pena prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, e cioè di cinque (5) anni. - Ritenuto comunque che il predetto calciatore nelle passate stagioni sportive, disputate nei campionati Liguri, non ha mai riportato squalifiche per comportamenti violenti o comunque tali da far emergere una personalità incline alla violenza, per cui in considerazione della funzione rieducativa della pena finalizzata al reinserimento sociale e soprattutto della mancanza di precedenti specifici si ritiene di non applicare l'ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ciò premesso, delibera di infliggere: - alla Società CAMPOROSSO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3; - Antonio CARBONE, CAMPOROSSO, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, la squalifica fino al 27 Febbraio 2019 e l'inibizione a svolgere qualsiasi ruolo in seno alla F.I.G.C.;
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