COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC BRESSANA 1918 ASD Camp. Promozione Gir. G Gara del 09.02.2014 tra Bressana / Bornasco Zeccone C.U. n. 40 del CRL datato 13.02.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC BRESSANA 1918 ASD Camp. Promozione Gir. G Gara del 09.02.2014 tra Bressana / Bornasco Zeccone C.U. n. 40 del CRL datato 13.02.2014 La società BRESSANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica per tre gare a carico del giocatore VERDI Mattia, lamentando l'eccessività della sanzione per i fatti accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : il reclamo non merita accoglimento. L'arbitro, nel rapporto arbitrale – fonte primaria e privilegiata di prova – chiarisce che il VERDI Mattia si è reso responsabile di un atto violento nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo. La decisione del Giudice Sportivo appare pertanto congrua e merita conferma. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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