COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASTELVECCHIO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 112 del 29.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASTELVECCHIO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 112 del 29.1.2014) L’A.S.D. Virtus Castelvecchio 1984, con reclamo proposto al competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Mancini Emiliano in posizione irregolare in quanto automaticamente squalificato per essere stato espulso nella gara precedente del medesimo Campionato, Colle 2006/Pontesasso, dell’11 gennaio 2014. Il Giudice sportivo adito, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 112, respingeva il gravame non avendo trovato conferma, negli atti ufficiali, la lamentata violazione. L’A.S.D. Virtus Castelvecchio 1984 ha ritualmente appellato tale decisione, riproponendo le medesime argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo nella richiesta di aggiudicazione dell’incontro a proprio favore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro della gara Colle 2006/Pontesasso dell’11 gennaio 2014 ha qui riconosciuto, con assoluta certezza, il calciatore Mancini Emiliano, confermando di averlo, nell’occasione, espulso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’arbitro della gara precedente del medesimo Campionato; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo qui inequivocabilmente emerso che il calciatore Mancini Emiliano fu espulso nella gara immediatamente precedente del medesimo Campionato; • considerato che, a norma del 2° comma dell’art. 45 del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di un incontro ufficiale nell’ambito regionale della LND - come nel caso di specie - è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice sportivo; • ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Mancini Emiliano ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata; • visto l’art. 17, comma 5, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Virtus Castelvecchio 1984 e, per l’effetto, infligge all’A.P.D. Colle 2006 la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine alle violazioni regolamentari qui emerse. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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