COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEMARINO/VALLESINA CITY DEL 1.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEMARINO/VALLESINA CITY DEL 1.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava la sanzione dell’ammenda di € 400,00 alla Polisportiva Collemarino per il comportamento ascritto ai propri sostenitori e dirigenti, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. La società: - negava che i sostenitori avessero lanciato piccoli sassi in campo durante la gara, anche perché non ve ne erano di disponibili stante la conformazione ed i materiali dell’impianto sportivo stesso; - ammetteva che dopo il termine dell’incontro un proprio dirigente fece indebito ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi, diretto però solo verso un calciatore della squadra avversaria con il quale prima aveva avuto un alterco, ma senza rivolgersi mai all’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Risultano confermati i fatti come ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, rendendo quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria. Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili. Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla società, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate ai sostenitori della reclamante, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo. Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori. Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino, riduce ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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