COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA OSTRA VETERE/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 2.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B“ (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 63 del 7.2.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA OSTRA VETERE/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 2.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B“
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 63 del 7.2.2014)
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro, al decimo minuto del primo tempo, a seguito dell’aggressione e delle conseguenze del colpo subito da parte di un calciatore dell’Agugliano Polverigi, Cuccaro Alfonso, e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 63, infliggeva all’U.S.D. Agugliano Polverigi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 ed al calciatore Cuccaro Alfonso, ritenuto responsabile dell’atto di violenza nei confronti dell’arbitro, la squalifica fino al 30 aprile 2015.
Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Agugliano Polverigi chiedendo l’annullamento della sanzione della perdita della gara e la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Cuccaro Alfonso.
Deduceva la reclamante, che il proprio tesserato, intervenuto in difesa di un proprio compagno di squadra, a suo giudizio ingiustamente espulso, protestò in maniera certamente non regolamentare nei confronti dell’arbitro, venendovi anche a contatto fisico, ma in modo del tutto involontario, senza alcuna premeditazione e senza alcun intento violento; contatto “causato da un attimo di eccessiva irruenza, dal campo scivoloso, dalla istintiva volontà di difendere un compagno colpito e punito”. A dire della reclamante, l’arbitro, dopo avere assunto gli opportuni provvedimenti, avrebbe potuto continuare nella direzione della gara, sussistendone tutte le condizioni, anche per il collaborativo comportamento dei dirigenti presenti e visto che il calciatore Cuccaro, resosi immediatamente “conto della gravità del suo gesto” si era subito “allontanato dal campo di sua iniziativa senza creare ulteriori complicazioni alla ripresa del gioco”.
La reclamante, nel proposto gravame, formulava all’ufficiale di gara ed all’intera categoria arbitrale, le scuse proprie e del calciatore.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di avere interrotto definitivamente l’incontro a causa delle conseguenze del colpo subito dal calciatore Cuccaro Alfonso, il quale, dopo l’espulsione di un suo compagno di squadra, gli andò addosso colpendolo volontariamente con una testata al volto, provocandogli forte dolore; dopo tale gesto, lo stesso calciatore si tolse la maglietta e gli mostrò il numero solo dopo reiterate sue richieste in tal senso.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ritenuto che le modalità del fatto, quali emergono dall’espletata istruttoria, inducono ragionevolmente e fondatamente a ritenere che il Cuccaro abbia volontariamente colpito il direttore di gara con una testata al volto;
• ritenuta infatti non condivisibile, perché in contrasto con le modalità di accadimento del fatto quali riferite dal direttore di gara, la giustificazione fornita dalla reclamante, secondo la quale il proprio tesserato avrebbe colpito l'arbitro involontariamente;
• rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione;
• ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara;
• rilevato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva l’U.S.D. Agugliano Polverigi risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta del proprio tesserato Cuccaro Alfonso, la cui gravità motiva ampiamente la severità della sanzione inflittagli che, pertanto, deve essere confermata;
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’U.S.D. Agugliano Polverigi in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- respinge il gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata alla medesima società, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore Cuccaro Alfonso, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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