COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: DON BOSCO – HERDONIA CALCIO del 03/02/2014 Reclamo della Società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico: – della Società (ammenda di Euro 100.00); – del Dirigente Sig. Rocco VOLPONE (inibizione sino al 04/03/2014); – del calciatore Sig. Simone Pio AMORICO (squalifica per N. 7 gare); di cui alla delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Foggia n. 37 del 08/02/2014).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: DON BOSCO – HERDONIA CALCIO del 03/02/2014
Reclamo della Società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo a carico:
- della Società (ammenda di Euro 100.00);
- del Dirigente Sig. Rocco VOLPONE (inibizione sino al 04/03/2014);
- del calciatore Sig. Simone Pio AMORICO (squalifica per N. 7 gare);
di cui alla delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Foggia n. 37 del
08/02/2014).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto in data 13/02/2014;
considerato che,
il reclamo è irricevibile poiché è stato sottoscritto dal Dirigente Sig. Angelo Pio LOMAESTRO ma
non dal Legale Rappresentante della Società HERDONIA CALCIO; il tutto come risulta dalla
scheda personale dirigenti pervenuta dalla Delegazione Provinciale FIGC-LND di Foggia.
Tutto ciò ritenuto
DELIBERA
1) Dichiararsi irricevibile il ricorso proposto e per l’effetto incamerarsi la relativa tassa da
addebitarsi sul conto della Società HERDONIA CALCIO.
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