COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°121/A A.S.D. FURNARI (ME) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Francesco Costa – gara Campionato 2° Cat. Gir. “E” Antillese/Furnari del 26/01/2014 – C.U. N° 326/ del 29/01/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°121/A
A.S.D. FURNARI (ME) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica fino al 31/12/2015 del
calciatore sig. Francesco Costa - gara Campionato 2° Cat. Gir. “E” Antillese/Furnari del
26/01/2014 – C.U. N° 326/ del 29/01/2014
Con appello a firma del Presidente pro tempore l’A.S.D. Furnari ha impugnato la
decisione in epigrafe riportate.
La reclamante, in particolare, sostiene che non è provato che gli autori delle minacce e del
lancio delle pietre che hanno colpito il direttore di gara siano loro sostenitori così come
non risulta provato che il calciatore sig. Costa sia l’autore del lancio della pietra che ha
colpito l’arbitro alla nuca, ragion per cui chiede la revoca delle sanzioni così come inflitte
dal giudice di prime cure.
Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all’udienza odierna.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35
comma 1.1 e 2.1 del CGS il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti
posti in essere non dai tesserati ma anche dal pubblico nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che per l’intera durata della gara il
direttore di gara è stato oggetto di insulti e minacce da parte di soggetti che sono stati
individuati quali sostenitore dell’ASD Furnari i quali al termine della gara hanno effettuato
un lancio di pietre che colpivano per ben tre volte il direttore di gara alla gamba destra
senza che ciò causasse dolore o delle contusioni.
Al termine della gara, inoltre, l’arbitro riferisce che il calciatore n.14 dell’ASD Furnari sig.
Francesco Costa gli lanciava da tergo una pietra che lo raggiungeva alla nuca causandogli
forte dolore ma nessun sanguinamento. Richiesto di chiarimenti, il direttore di gara ha
confermato l’indicazione effettuata, precisando che l’individuazione del calciatore è
avvenuta in modo diretto essendo “l’unico che si trovava alle mie spalle”.
In ragione di quanto sopra il reclamo in questione può trovare solo parziale accoglimento
contenendosi come in dispositivo la sanzione a carico del calciatore Costa Francesco.
Invece, per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda, non risulta che la reclamante
abbia posto in essere alcun comportamento atto a fare cessare i comportamenti assunti
dalla propria tifoseria non potendosi, pertanto, applicare le diminuenti previste dal CGS.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, contiene a tutto il 30/06/2015 la squalifica a
carico del calciatore Costa Francesco, confermando nel resto.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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