COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°132/A POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto – gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino la Pol. Dil. La Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°132/A POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino la Pol. Dil. La Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. La Commissione Disciplinare Territoriale con propria decisione pubblicata sul C.U. n. 350/29 CDT dell’11/02/2014 ha già dichiarato inammissibile l’appello sia per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda, l’inibizione a carico del dirigente sig. Piero Ragusa e la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Caschetto in quanto il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Giuseppe Di Martino il quale risultava inibito fino al 30/09/2014 in ragione del su richiamato provvedimento disciplinare, per cui non poteva validamente rappresentare la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, quale la proposizione di un reclamo, ai sensi dell’art.19 comma 2 lett.a) CGS. L’appello è stato altresì ritenuto inammissibile anche per quanto attiene alla posizione personale del proponente, tale dovendosi ritenere il gravame, in quanto non risultava versata la relativa tassa ai sensi dell’art.33 comma 8 CGS. Rilevato di contro che la tassa reclamo era stata tempestivamente inviata al Comitato Regionale a mezzo di lettera raccomandata dell’8 febbraio 2014 e che per mero disguido amministrativo ciò non è stato tempestivamente segnalato a questa Commissione, deve procedersi alla revoca della dichiarazione di inammissibilità limitatamente alla posizione del solo sig. Giuseppe Di Martino. Con i motivi di cui al ricorso il predetto chiede una riduzione della sanzione inflittagli dal giudice di prime cure atteso che egli si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara ma non ha mai assunto alcun comportamento minaccioso e/o aggressivo nei suoi confronti. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del CGS il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 15’ del 1° t. a seguito dell’espulsione del calciatore della soc. “ La Pinetina” sig. Maurizio Caschetto, il sig. Giuseppe Di Martino entrava, unitamente, ad altro dirigente sul terreno di giuoco assumendo un comportamento fortemente protestatario nei confronti del direttore di gara. Il sig. Giuseppe Di Martino, inoltre, nonostante l’arbitro gli avesse comunicato il provvedimento dell’allontanamento si rifiutava di uscire immediatamente dal terreno di giuoco. In ragione di quanto sopra non può esservi dubbio alcuno in ordine alla responsabilità del sig. Giuseppe Di Martino in relazione a quanto dallo stesso commesso nel corso della gara oggetto del presente procedimento. Non di meno il reclamo de quo può trovare parziale accoglimento con una rideterminazione della sanzione in termini più equi così come da dispositivo, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Di Martino è consistito solo in alcune, anche se reiterate proteste, e nel fatto di essersi rifiutato di uscire immediatamente dal terreno di gioco dopo che l’arbitro aveva assunto, a suo carico, il provvedimento di “allontanamento”. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, previa revoca della dichiarazione di inammissibilità, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 30 giugno 2014 l’inibizione a carico del sig. Giuseppe Di Martino confermandosi nel resto il provvedimento già pubblicato sul C.U. n.350/29 CDT del 11/02/2014. Per l’effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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