COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°132/A POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto – gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino la Pol. Dil. La Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°132/A
POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, inibizione fino al 30.09.2014
a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare
calciatore sig. Marco Caschetto - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La
Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014
Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino la Pol. Dil. La
Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.
La Commissione Disciplinare Territoriale con propria decisione pubblicata sul C.U. n.
350/29 CDT dell’11/02/2014 ha già dichiarato inammissibile l’appello sia per ciò che
attiene la sanzione dell’ammenda, l’inibizione a carico del dirigente sig. Piero Ragusa e la
squalifica a carico del calciatore sig. Marco Caschetto in quanto il reclamo è stato
sottoscritto dal sig. Giuseppe Di Martino il quale risultava inibito fino al 30/09/2014 in
ragione del su richiamato provvedimento disciplinare, per cui non poteva validamente
rappresentare la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, quale la
proposizione di un reclamo, ai sensi dell’art.19 comma 2 lett.a) CGS.
L’appello è stato altresì ritenuto inammissibile anche per quanto attiene alla posizione
personale del proponente, tale dovendosi ritenere il gravame, in quanto non risultava
versata la relativa tassa ai sensi dell’art.33 comma 8 CGS.
Rilevato di contro che la tassa reclamo era stata tempestivamente inviata al Comitato
Regionale a mezzo di lettera raccomandata dell’8 febbraio 2014 e che per mero disguido
amministrativo ciò non è stato tempestivamente segnalato a questa Commissione, deve
procedersi alla revoca della dichiarazione di inammissibilità limitatamente alla posizione
del solo sig. Giuseppe Di Martino. Con i motivi di cui al ricorso il predetto chiede una
riduzione della sanzione inflittagli dal giudice di prime cure atteso che egli si è limitato solo
a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara ma non ha mai assunto alcun
comportamento minaccioso e/o aggressivo nei suoi confronti. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del CGS il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 15’ del 1° t. a seguito
dell’espulsione del calciatore della soc. “ La Pinetina” sig. Maurizio Caschetto, il sig.
Giuseppe Di Martino entrava, unitamente, ad altro dirigente sul terreno di giuoco
assumendo un comportamento fortemente protestatario nei confronti del direttore di gara.
Il sig. Giuseppe Di Martino, inoltre, nonostante l’arbitro gli avesse comunicato il
provvedimento dell’allontanamento si rifiutava di uscire immediatamente dal terreno di
giuoco. In ragione di quanto sopra non può esservi dubbio alcuno in ordine alla responsabilità del
sig. Giuseppe Di Martino in relazione a quanto dallo stesso commesso nel corso della
gara oggetto del presente procedimento. Non di meno il reclamo de quo può trovare parziale accoglimento con una rideterminazione della sanzione in termini più equi così come da dispositivo, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Di Martino è consistito solo in alcune,
anche se reiterate proteste, e nel fatto di essersi rifiutato di uscire immediatamente dal
terreno di gioco dopo che l’arbitro aveva assunto, a suo carico, il provvedimento di
“allontanamento”.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, previa revoca della dichiarazione di
inammissibilità, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 30 giugno
2014 l’inibizione a carico del sig. Giuseppe Di Martino confermandosi nel resto il
provvedimento già pubblicato sul C.U. n.350/29 CDT del 11/02/2014.
Per l’effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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