COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 147/A A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) avverso ammenda di € 800,00 con diffida – Gara Eccellenza girone D Atletico Campofranco/Sport Club Marsala del 02/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 147/A A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) avverso ammenda di € 800,00 con diffida - Gara Eccellenza girone D Atletico Campofranco/Sport Club Marsala del 02/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014 Con appello ritualmente proposto a firma del presidente pro tempore, l’A.S.D. Atletico Campofranco impugna la decisione in epigrafe riportata, che ritiene esagerata in relazione ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 commi 1.1 e 2.1 C.G.S. il referto dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico dei sostenitori. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che già all’arrivo al campo, nella zona di posteggio interno e in quella antistante gli spogliatoi i dirigenti e i calciatori dello Sport Club Marsala venivano fatti oggetto di minacce, insulti e atti di violenza sedati dall’intervento delle Forze dell’ordine. Durante il riscaldamento i calciatori dello Sport Club Marsala venivano fatti bersaglio di pietre e accendini lanciati dal settore tifosi dell’Atletico Campofranco. Nel contempo qualche sostenitore locale riusciva ad invadere il campo tentando di aggredire dirigenti e calciatori avversari. L’incontro iniziava quindi con 8 minuti di ritardo, al fine di consentire alle Forze dell’ordine, nel frattempo accorse con più unità operative a ripristinare e garantire l’incolumità di tutti i dirigenti e calciatori. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento apparendo la sanzione irrogata dal primo giudice equa e ben proporzionata ai gravi fatti occorsi, che hanno determinato tra l’altro l’inizio ritardato della gara e l’intervento di almeno quattro pattuglie di Carabinieri. Peraltro va rilevato che a norma dell’articolo 14 secondo comma, la sanzione edittale prevista spazia da un minimo di € 500,00 a € 15.000,00, ed ancora che a carico della società in questione emergono più precedenti specifici che rendono congrua l’applicazione della diffida, non emergendo di contro circostanze attenuanti ex articolo 13 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l’appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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