COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 148/A A.S.D. FUTSAL CATANIA (CT) avverso squalifica 3 gare calciatore Antonio Di Francesco – Gara Campionato C5 regionale C1 girone A Ennese/Futsal Catania del 15/02/2014 – C.U. N° 370 del 19/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 148/A
A.S.D. FUTSAL CATANIA (CT) avverso squalifica 3 gare calciatore Antonio Di Francesco
- Gara Campionato C5 regionale C1 girone A Ennese/Futsal Catania del 15/02/2014 –
C.U. N° 370 del 19/02/2014
Con appello ritualmente proposto a firma del vice presidente pro tempore, l’A.S.D. Futsal
Catania impugna la decisione in epigrafe riportata, scusandosi per i toni assunti dal 8
Comunicato Ufficiale 381 Commissione Disciplinare Territoriale 32 del 25 febbraio 2014
calciatore sig. Di Francesco comunque determinati dall’atteggiamento ostile dei tifosi
avversari.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 n°
1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in
essere dai tesserati.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che il sig. Antonio Di Francesco, a
fine gara ed al rientro negli spogliatoi, inveiva a gran voce ed in modo plateale contro
l’arbitro.
In ragione di quanto sopra, pur ritenendo ingiuriosa e irriguardosa la condotta assunta dal
calciatore nei confronti del direttore di gara, la sanzione può contenersi in due gare, avuto
riguardo al disposto di cui all’art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello dispone
contenersi in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonio Di Francesco.
Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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