COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 193/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO RASPANTI (Presidente della G.S.D. Bagheria) G.S.D. BAGHERIA Con nota 324pf12-13/GS/reg del 2 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Il sig. Francesco Raspanti, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; 2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 193/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO RASPANTI (Presidente della G.S.D. Bagheria) G.S.D. BAGHERIA Con nota 324pf12-13/GS/reg del 2 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Il sig. Francesco Raspanti, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente. Le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse per rigettare ogni addebito, producendo altresì copia della richiesta di tesseramento del tecnico in data 06/08/2012 corredata del relativo versamento di quote 2012/2013 in data 25 agosto 2012, quindi in data antecedente a quella in questione. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al sig. Francesco Raspanti la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che in occasione della gara di campionato di Eccellenza Bagheria/Leonfortese del 07/10/2012 la Società deferita utilizzava irregolarmente quale allenatore il Sig. Girolamo Bellomo, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 45.957), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato come allenatore, risalendo l’ultimo tesseramento alla stagione sportiva 2011 / 2012. La circostanza che la richiesta di tesseramento fosse stata legittimamente presentata in data antecedente a quella della gara in questione non rileva in questa sede, dato che l’efficacia del tesseramento agisce dal momento in cui la richiesta stessa sia accolta e validata, nel caso in specie in data 02/01/2013. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al sig. Francesco Raspanti, Presidente del G.S.D. Bagheria, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla Società G.S.D. Bagheria, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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