• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 205/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE RAO (Presidente della A.C.D. Ciminna)
A.C.D. CIMINNA
Con nota 1265pf11-12/GS/reg del 19 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Salvatore Rao della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione
agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta
derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così
rettificato in udienza).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 205/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE RAO (Presidente della A.C.D. Ciminna)
A.C.D. CIMINNA
Con nota 1265pf11-12/GS/reg del 19 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Salvatore Rao della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione
agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta
derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così
rettificato in udienza).
Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire
nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la
responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione
dell'inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 500,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le
parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare
emerge documentalmente che in occasione di n° 3 gare del campionato provinciale
juniores s.s. 2011/2012 la A.C.D. Ciminna impiegava irregolarmente quale allenatore il
tecnico sig. Vito Paladino (iscritto nei ruoli del settore tecnico cod. 36.783) senza che
questi fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per
mancato versamento di quota annuale arretrata.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al sig. Salvatore Rao, Presidente della A.C.D. Ciminna, la sanzione della inibizione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2);
alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 150,00
(centocinquanta/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni
adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti,
in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 205/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE RAO (Presidente della A.C.D. Ciminna)
A.C.D. CIMINNA
Con nota 1265pf11-12/GS/reg del 19 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Salvatore Rao della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione
agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta
derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così
rettificato in udienza)."