• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 206/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. VINCENZO ERRANTE (Presidente della A.S.D. Borgata Terrenove)
A.S.D. BORGATA TERRENOVE
Con nota 1273pf11-12/GS/reg del 21 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Vincenzo Errante, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in
riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così
rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al
predetto Presidente.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 206/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. VINCENZO ERRANTE (Presidente della A.S.D. Borgata Terrenove)
A.S.D. BORGATA TERRENOVE
Con nota 1273pf11-12/GS/reg del 21 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Vincenzo Errante, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in
riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così
rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al
predetto Presidente.
Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire
nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la
responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare alla sig. Vincenzo Errante la
sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 600,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le
parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare emerge che in occasione della gara di campionato regionale di Promozione
Sciacca / Borgate Terrenove del 18/02/2012 la Società deferita utilizzava irregolarmente
quale allenatore il Sig. Claudio Perdichizzi, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n°
48.250), senza che lo stesso risultasse tesserato come allenatore, risultando respinta la
richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2008 al 2011.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Alla sig. Vincenzo Errante, Presidente della A.S.D. Borgata Terrenove, la sanzione della
inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre;
alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 150,00
(centocinquanta/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni
adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti,
in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 206/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. VINCENZO ERRANTE (Presidente della A.S.D. Borgata Terrenove)
A.S.D. BORGATA TERRENOVE
Con nota 1273pf11-12/GS/reg del 21 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Vincenzo Errante, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in
riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così
rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al
predetto Presidente."