COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Cascina Valdera – Seravezza (1-2) del 25/01/2014. Campionato Juniores Regionale. In C.U. n.42 del 30/01/2014 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Cascina Valdera – Seravezza (1-2) del 25/01/2014. Campionato Juniores Regionale. In C.U. n.42 del 30/01/2014 C.R.T. Reclama la società Cascina Valdera avverso la squalifica fino al 30/04/2014 inflitta al calciatore Giarri Francesco il quale “ A fine gara lanciava una zolla di fango verso il D.G. non raggiungendolo. Al contempo lo offendeva. La reclamante sostiene che il fango è stato lanciato in aria ed a distanza ragguardevole dal D.G. e comunque non era indirizzato a colpire lo stesso. Sostiene che l’arbitro ha male interpretato il gesto e rileva che non vi è stata alcuna conseguenza per lo stesso. Censura le offese proferite dal calciatore giustificandole come una reazione ad una sanzione ingiusta. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già riportato e, a seguito di un’ulteriore sollecitazione della C.D. avvenuta per le vie brevi, afferma che il calciatore si trovava a circa 1,5/2 metri da lui. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il gesto del calciatore non può inquadrarsi nell’ambito, sia pure censurabile, dei fatti inerenti la c.d. “trance agonistica”; infatti, il lancio della zolla di fango è avvenuto a fine gara ovvero in un momento in cui ogni attività sportiva era cessata definitivamente. Da ciò, appare evidente che il gesto è stato premeditato e non istintivo. A conferma dell’assunto vi sono le offese successive al gesto che determinano il coronamento dell’azione del tesserato. In buona sostanza, il calciatore ha posto in essere un’attività potenzialmente violenta nei confronti dell’arbitro in premeditazione, aggravata dalle offese rivolte verso quest’ultimo. Da evidenziare infine, che il fatto di non avere provocato conseguenze, non può essere considerata un’esimente in quanto, nel computo della sanzione, che appare ben graduata rispetto ai fatti contestati, è stato tenuto conto anche di questo aspetto, il che significa, in altri termini, che nel caso in cui l’arbitro fosse stato colpito, la sanzione sarebbe stata sicuramente di maggiore gravità. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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