COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Audace Legnaia, avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze ha inflitto la squalifica per sei gare al Calciatore Messina Filippo. (C.U. n. 32 del 29.01.2014).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dall’U.S.D. Audace Legnaia, avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze ha inflitto la squalifica per sei gare al Calciatore Messina Filippo. (C.U. n. 32 del 29.01.2014).
Con il reclamo proposto la Società sopraindicata impugna il provvedimento del G.S. così motivato:
“A seguito di un fallo subito colpiva l'avversario in modo plateale e violento con calci e pugni. Veniva bloccato dai propri compagni che lo trattenevano, tuttavia sputava più volte verso gli avversari minacciandoli nel contempo.” Il comportamento del calciatore viene giustificato, pur ritenendolo errato, dalla reclamante quale reazione alle offese ed alle ripetute scorrettezze arrecategli dall’avversario per quasi tutta la gara. Viene inoltre contestata la parte del provvedimento relativa agli sputi ed alle minacce che il Messina, mentre era trattenuto dai compagni, rivolgeva ai calciatori avversari. Quindi, riconoscendo doversi addebitare al calciatore unicamente l’episodio di violenza nei confronti dell’avversario, la Società chiede la riduzione della sanzione inflitta. L’Arbitro della gara, chiamato dal Giudicante a precisare i fatti a seguito del deposito del reclamo, ha chiarito di non aver avuto alcuna percezione, nel corso della gara, di provocazioni subite dal Messina da parte dell’avversario poi malmenato, confermando che il calciatore ha diretto verso gli avversari sputi minacciandoli nel contempo mentre “ veniva portato fuori dal campo dai compagni che a stento lo trattenevano”. Dall’esame degli atti, rilevandosi che non esiste alcun dubbio sullo svolgersi dei fatti come indicati dal G.S., la C.D. ritiene congrua la sanzione inflitta in considerazione che al caso di specie non può applicarsi, per la reiterazione degli atti di violenza nei confronti del calciatore avversario, il minimo edittale di tre giornate di squalifica previsti per la violenza semplice, alle quali deve aggiungersi la sanzione relativa agli sputi e le minacce rivolte ai calciatori avversari mentre veniva trattenuto da compagni ed avversari, segno questo dell’ulteriore intento di porre in essere, quantomeno, altri atti di violenza fisica o verbale.
P.Q.M.
la C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa.
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