LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale SICILIANO/A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA’ DI MARINO)

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale SICILIANO/A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA' DI MARINO) Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/12/2013 il sig. Pasquale SICILIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA' DI MARINO) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato -- offre ampio e decisivo della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economico presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA' DI MARINO) al pagamento in favore del sig. Pasquale SICILIANO della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione delta tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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