CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 09/01/2014 – Enrico Alberto Ragnolini/Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 09/01/2014 – Enrico Alberto Ragnolini/Federazione Italiana Pallacanestro L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Relatore dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2013 presentato, in data 31 ottobre 2013, dal sig. Enrico Alberto Ragnolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Abbatescianni e Domenico Zalum contro la Federazione Italiana Pallacanestro, non costituitasi in giudizio, per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale F.I.P. del 29 ottobre 2013 che ha dichiarato inammissibile, ex artt. 72, comma 1, e 75 del Regolamento di Giustizia della F.I.P. il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Commissione Giudicante F.I.P. di sospensione cautelare (per giorni 60, fino al 3 dicembre 2013); uditi, all’udienza pubblica del 20 dicembre 2013, gli avvocati Girolamo Abbatescianni e Domenico Zalum per il ricorrente; visti tutti gli atti e i documenti di causa; visto il ricorso e i motivi aggiunti e i relativi allegati; vista la nota della F.I.P. 8 novembre 2011 con comunicazione di non costituirsi in giudizio; udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso 31 ottobre 2013 Enrico Alberto Ragnolini ha ricorso contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), per l’annullamento della decisione della Corte Federale F.I.P. del 29 ottobre 2013, contenente dichiarazione di inammissibilità, ex art. 72, comma 1, e 75 del Regolamento di Giustizia F.I.P., del ricorso, presentato dallo stesso attuale ricorrente (Presidente dimissionario del Comitato Regionale Lombardia della F.I.P.) in data 17 ottobre 2013 e, per l’effetto, per l’annullamento dell’impugnato “provvedimento” della Commissione Giudicante Federale F.I.P. del 4 ottobre 2013, comunicato (secondo lo stesso ricorrente) il 15 ottobre 2013, contenente la sua sospensione ex art. 78 del Regolamento di Giustizia. Il ricorso, dopo aver sommariamente esposto le vicende del giudizio endofederale e il presupposto della impugnata decisione di inammissibilità della Corte Federale, basata sull’asserito preannuncio con e-mail e telegramma del 4 ottobre 2013, con conseguente decadenza ex art. 73, comma 1, Regolamento di Giustizia F.I.P., per mancata dichiarazione con preannuncio di ricorso entro 24 ore dalla comunicazione, e quindi entro il 5 ottobre 2013, ha dedotto i seguenti motivi: 1) la decadenza (inammissibilità) non potrebbe essere pronunciata di ufficio: non vi era stata richiesta della Procura federale, assente all’udienza del 29 ottobre 2013, nella quale vi era stata la pronuncia di inammissibilità, con richiamo all’art. 75 Regolamento di Giustizia, che non prevederebbe il rilievo d’ufficio; 2) la comunicazione del 4 ottobre 2013 non sarebbe idonea a far decorrere il termine ex art. 72 Regolamento di Giustizia, che prescrive che le impugnazioni devono essere preannunciate entro le 24 ore del giorno successivo a quello in cui l’interessato ha avuto “conoscenza del provvedimento che si intende impugnare”: la comunicazione informale, del seguente tenore “La Commissione Giudicante nazionale nella seduta odierna sospende il signor Enrico Ragnolini in via cautelare per giorni 60, fino al 3 dicembre 2013” (art. 78 R.G.), non avrebbe per oggetto il provvedimento di sospensione, in quanto: a) impersonalmente firmata da Segreteria Organi di Giustizia, Federazione Italiana Pallacanestro, non riconducibile ad alcuno degli Organi di Giustizia, come definiti dall’art. 60 R.G.; non contenente l’indicazione della composizione della C.G.N. e senza possibilità di verifica della forma collegiale o monocratica e del numero minimo dei componenti; b) la sospensione cautelare, cui fa riferimento la comunicazione 4 ottobre 2013, non può essere un provvedimento, come definito dall’art. 47 R.G., in quanto non seguito dal deposito entro 7 giorni dalla adozione delle motivazioni, come previsto dal comma 5 del citato art. 47 R.G. Le motivazioni sarebbero state depositate e trasmesse il 15 ottobre 2013, cioè oltre i 7 giorni, senza pubblicazione a mezzo Comunicato Ufficiale sul sito F.I.P., prescritta dal comma 6 dello stesso art. 47 R.G.; c) la comunicazione informale del 4 ottobre 2013 fa riferimento ad una sospensione sino al 3 dicembre, mentre il provvedimento assunto il 4 ottobre, ma comunicato il 15 ottobre 2013, dispone la sospensione sino al 4 dicembre 2013. La comunicazione 4 ottobre sarebbe una semplice informazione di carattere informale, che non equivarrebbe alla “conoscenza del provvedimento che si intende impugnare”; non sarebbe, quindi, idonea a fare decorrere i termini ex art. 72 R.G.; mentre solo la comunicazione del 15 ottobre 2013 sarebbe quella idonea alla conoscenza, con possibilità di valutare l’opportunità “di proporre ricorso” - rectius preannuncio di ricorso e successivo ricorso -, contro il provvedimento stesso, con conoscenza di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Solo il 15 ottobre 2013 si sarebbe verificata la conoscenza delle motivazioni, con conseguente riscontro della esistenza di nullità, da parte del ricorrente, che non sarebbe stato informato neppure del procedimento in corso; 3) la comunicazione 15 ottobre 2013 avrebbe avuto l’effetto di rimessione in termini per la presentazione del ricorso alla Corte Federale, avendo, solo con questa, il ricorrente appreso gli elementi fondamentali del provvedimento di sospensione ed in particolare: a) la durata effettiva della sospensione: fino al 4 dicembre e non al 3 dicembre 2013; b) la composizione dell’organo giudicante ex art. 62 R.G.; c) le motivazioni, anzi la loro assenza, nel provvedimento assunto il 4 ottobre 2013. La impugnata decisione di inammissibilità, oltre ad essere errata, sarebbe sorprendente, stante sia la certa e manifesta nullità del provvedimento di sospensione, in relazione alla precisa disposizione dell’art. 78, comma 2, R.G., sia la insussistenza di motivazione, sia il difetto di contraddittorio; 4) nel merito, la infondatezza del provvedimento impugnato, in quanto la sospensione sarebbe illeggittima in fatto ed in diritto, non avendo il ricorrente posto in essere condotte in violazione di norme fiscali ed amministrative nell’esercizio delle proprie funzioni. Con riserva di motivi aggiunti a seguito delle motivazioni della decisione della Corte Federale. 2.- Con atto 10-11 novembre 2013, il ricorrente ha proposto ricorso integrativo, con motivi aggiunti, a seguito della trasmissione in data 8 novembre 2013 del testo con la motivazione della impugnata decisione della Corte Federale 29 ottobre 2013, deducendo argomentazioni, in buona parte ripetitive, su: a) l’ineccepibilità d’ufficio della decadenza ex art. 72 e 75 R.G.; b) l’inidoneità della comunicazione 4 ottobre 2013 a far decorrere il termine di cui all’art. 72, comma 1, R.G., in relazione alle motivazioni del provvedimento 29 ottobre 2013, che mostrerebbero tutta la loro illogicità e contraddittorietà nell’affermazione della preliminare comunicazione della decisione, contenente la sostanza delle stesse e non già le motivazioni, poste a base, depositate, invece, solo successivamente; la comunicazione avrebbe dovuto avere la finalità di consentire all’interessato di attivare in modo completo la difesa in grado di appello, con la previsione di termini diversi da quelli del preannuncio di ricorso: la Corte Federale avrebbe evitato di rilevare che il provvedimento 4 ottobre 2013 sarebbe stato assunto in una procedura avanti alla Commissione Giudicante Nazionale, in cui l’attuale ricorrente era rimasto del tutto estraneo, non essendone stato messo al corrente; il preannuncio della esistenza di un procedimento non conosciuto dal tesserato non sarebbe idoneo a fare decorrere i termini per l’impugnazione; la comunicazione 15 ottobre 2013 confermerebbe che l’avviso informale del 4 ottobre 2013 non rappresenta la comunicazione del provvedimento impugnato (e del suo dispositivo), ma “solamente la comunicazione della sostanza delle decisioni”, neppure riportate esattamente, “nel manifesto errore nella trascrizione della data di conclusione del periodo della sospensione cautelare”; mancherebbe la “conoscenza del provvedimento che si vuole impugnare”, cui si riferisce l’art. 72 R.G., al fine del “decorso dei termini di preannuncio”; il provvedimento impugnato e quello del 4 ottobre 2013 della C.G.N. lederebbero il principio fondamentale del contraddittorio: c) il procedimento impugnato, adottato dalla Corte Federale il 29 ottobre 2013, non sarebbe stato seguito dal deposito entro i sette giorni dalla adozione delle motivazioni come previsto dall’art. 79, comma 9, R.G.; le motivazioni sarebbero state depositate e trasmesse solo l’8 novembre 2013 (come da documento allegato al ricorso), oltre i 7 giorni prescritti. Il ricorrente ha proposto le seguenti conclusioni: annullamento, riforma e/o comunque dichiarazione di nullità o inefficacia del provvedimento del 29 ottobre della Corte Federale F.I.P., nonché di tutti gli atti presupposti (segnatamente il provvedimento della C.G.N. 4 ottobre 2013), preparatori, connessi e consequenziali, con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio; in via istruttoria, con riserva di memoria e motivi aggiunti, l’acquisizione della comunicazione 8 novembre 2013 della Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.P., con allegato provvedimento della C.F. del 29 ottobre 2013. La Federazione, con nota 8 novembre 2013, ha reso noto a questa Alta Corte, in relazione al ricorso pendente, che la Procura Federale, in pari data, aveva provveduto ad inviare all’attuale ricorrente avviso di convocazione per la formale contestazione delle violazioni regolamentari, per cui, “nel massimo rispetto dei diritti della parti e dell’Organo adito, la Federazione non riteneva di costituirsi in previsione della prossima definizione del procedimento endofederale”. 3. Con ordinanza istruttoria presidenziale, in data 30 novembre 2013, è stata disposta, nei confronti della Federazione, l’acquisizione di atti e di chiarimenti, l’abbreviazione dei termini e la fissazione della udienza di discussione al 20 dicembre 2013. La Federazione ha provveduto, in data 12 dicembre 2013, al deposito degli atti richiesti e dei chiarimenti disposti. Considerato in diritto 1.- Innanzitutto deve affermarsi la competenza di questa Corte in relazione alla indisponibilità dei diritti fatti valere, alla notevole rilevanza delle questioni per l’ordinamento sportivo e all’esaurimento dei rimedi endofederali, trattandosi: a) di impugnazione di decisione che ha esaurito i gradi della giustizia endofederale; b) di controversia, in questa sede, relativa alla applicabilità del termine di decadenza per l’impugnazione avanti a Corte Federale e alla sua decorrenza, nonché alla rilevabilità di ufficio da parte dell’organo giudicante, questioni tutte anche di notevole rilevanza per l’Ordinamento sportivo. 2.- Preliminarmente è utile precisare i seguenti profili caratterizzanti, nella materia disciplinare in ambito F.I.P., i ricorsi in appello (del resto in analogia con i reclami di prima istanza ex art. 71 R.G.) ed il sistema delle impugnazioni nella giustizia endofederale F.I.P., che prevede, nell’art. 72 del R. G., una triplice formalità cioè: a) il preannuncio, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, mediante telegramma o altro mezzo equipollente (con ampia possibilità di scelta del mezzo come, ad esempio, e-mail, fax o invio rapido con trasmissione immediata, purché vi sia, ovviamente, possibilità di prova); b) dopo l’invio del preannuncio (entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione dello stesso preannuncio) la trasmissione del ricorso con i relativi motivi via fax, con spedizione in pari data a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente; c) la possibilità per le parti interessate di prendere visione degli atti ufficiali, presso la sede dell’organo giudicante o di quello che ha emesso l’atto impugnato, dopo l’inoltro del preavviso e fino alla discussione del ricorso. L’art. 78 R.G. F.I.P. prevede la autonoma impugnabilità del provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività federale, che può essere disposto, per un periodo non superiore a 60 giorni, dall’organo giudicante (nella specie in esame dalla Commissione Giudicante Nazionale) su richiesta del Procuratore Federale per le infrazioni disciplinari più gravi. Per il provvedimento di sospensione, proprio perché cautelare e provvisorio, non è specificatamente prevista una previa instaurazione di contraddittorio, che deve, invece, essere realizzata in sede di ricorso o di procedimento disciplinare previa la contestazione degli addebiti. Come norma di chiusura a garanzia del carattere cautelare provvisorio e temporaneo della anzidetta sospensione, soccorre il comma 4 del citato art. 78 R.G., che dispone la perdita di efficacia alla scadenza del termine stabilito per la sospensione (non superiore, in ogni caso, ai predetti 60 giorni) o con l’adozione del provvedimento definitivo. Al riguardo si osserva che il verificarsi della sopravvenuta perdita di efficacia della sospensione cautelare non elimina l’interesse del ricorrente ad una decisione avanti agli organi di giustizia sportiva. Il combinato disposto degli artt. 71, 72 e 75 R.G. F.I.P. prevede espressamente la perentorietà di “tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi” e, nel comma 3 dell’art. 75, sancisce “l’inammissibilità del reclamo o ricorso” quando vi sia “inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente regolamento”. Dalle predette norme si ricava il carattere perentorio e decadenziale dei separati termini previsti sia per il preannuncio del ricorso, sia per la successiva proposizione dello stesso ricorso, per cui l’organo giudicante è tenuto a verificare e rilevare la intempestività o la mancanza di preannuncio, svincolato dalla conoscibilità della motivazione del provvedimento impugnato, essendo, per il deposito della motivazione, espressamente previsto il più ampio termine di sette giorni (se la decisione è impugnabile), ovvero di 10 giorni (se definitiva). In definitiva il preannuncio di ricorso deve essere inviato sulla base della conoscenza del solo contenuto essenziale del provvedimento impugnato, in altri termini della sola determinazione dispositiva, dalla cui conoscenza decorre il termine per il preavviso del ricorso e quindi per quello successivo per la proposizione del ricorso. Solo per questo ultimo atto (ricorso) può assumere rilevanza il successivo (previsto) deposito delle motivazioni dell’atto impugnato. Lo specifico sistema delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari in ambito F.I.P. deve essere interpretato nel senso dell’ammissione, in ogni caso, di una amplissima facoltà di proposizione di motivi integrativi e aggiunti - indipendentemente da ogni limite o contenuto del ricorso originario - basati su qualunque vizio desumibile dalla sopravvenuta conoscenza della motivazione dell’atto impugnato, se questa avvenga oltre il termine per la proposizione del ricorso. Il difetto o la intempestività del necessario preannuncio di ricorso preclude quindi la possibilità di esercitare la facoltà di “ricorso”. Ne discende che il ricorso, proposto per la prima volta dopo il deposito della motivazione, non preceduto da preannuncio, deve essere dichiarato inammissibile. Giova altresì porre in evidenza che nella presente controversia non vi è stata alcuna contestazione sulla congruità dei termini per il preannuncio di ricorso e per il ricorso, né, tanto meno, è stata proposta una impugnazione delle relative norme, essendo il ricorso incentrato sulla decorrenza dei termini che si assumono decorrenti non dalla prima comunicazione della sospensione cautelare della C.G.N. del 4 ottobre 2013, ma da quella del 15 ottobre con il contenuto integrale del provvedimento impugnato con le relative motivazioni. 3.- In realtà il 4 ottobre 2013 la Segreteria degli organi di giustizia della F.I.P., utilizzando la posta elettronica della F.I.P. (Organi di giustizia FIP
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