CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2014 promosso da: Sig. Stefano Mauri / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2014 promosso da: Sig. Stefano Mauri / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto da:
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente
Prof. Guido Calvi Arbitro
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
riunito in conferenza personale in data 19 febbraio 2014 presso lo studio del Presidente in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1938 del 31 ottobre 2013-748) promosso da: Sig. Stefano Mauri, con gli avv.ti Amilcare Buceti e Matteo Melandri - parte istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
- parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1. Con Comunicato Ufficiale n. 56/CGF del 2 ottobre 2013 la Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale avverso la decisione in precedenza emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale resa in C.U. n. 10/CDN (2013/2014) pubblicato in Roma in data 2 agosto 2013 (C.U. n, 56/CGF “013/2014), infliggeva al calciatore Stefano Mauri la sanzione della squalifica per complessivi mesi nove. Il. Sig. Mauri era stato deferito, unitamente ad altri soggetti tesserati, in data 9 luglio 2013 dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima dell’incontro Lazio- Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce - Lazio del 22 maggio 2011, con altri soggetti tesserati e in concorso tra loro, posto in essere atti volti ad alterare lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa e della gara Lecce- Lazio prendendo contatti e accordi diretti allo scopo. La vicenda si inserisce nel noto fenomeno del c.d. calcio scommesse, balzato all’attenzione della cronaca nel giugno del 2011, a seguito delle indagini penali avviate presso la Procura della Repubblica di Cremona (proc. N. 3628/2010 R.N.G.R. ancora pendente) per effetto della quale è stata accertata una articolata organizzazione internazionale, principalmente volta a trarre profitto dal circuito delle scommesse, alterando il regolare svolgimento di numerose partite di calcio con la complicità di giocatori o altri soggetti interni ed esterni all’ordinamento
sportivo. Nell’ambito del filone denominato “Cremona quinquies”, in particolare, gli inquirenti hanno rilevato una cospicua attività illecita posta in essere dal c.d. clan degli zingari finalizzata alla combine delle gare Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio dello stesso anno. Tali partite erano già state segnalate dal bookmaker austriaco Skysport 365 nell’ambito dell’esposto-denuncia presentato alle autorità italiane in data 15 giugno 2011 e da questi considerate sospette per effetto dell’elevato numero di giocate. Le anomalie segnalate dalla società di scommesse hanno trovato prime importanti conferme nelle molteplici e circostanziate dichiarazioni rese da Carlo Gervasoni e, successivamente, anche nelle dichiarazioni di Alessandro Zamperini; il quale ha confermato, per quanto qui di interesse, di essere stato a contatto con appartenenti al c.d. clan degli zingari; di aver incontrato personalmente Ilievski in occasione di entrambe le gare; di essere amico di Mauri; di aver raggiunto lo stesso a Formello prima della gara Lazio-Genoa e in albergo durante la trasferta di Lecce.
2. Con atto in data 9 luglio 2013, il Procuratore Federale –acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., la documentazione raccolta in sede penale e svolta autonoma attività inquirente- ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Stefano Mauri, per rispondere della violazione degli artt. 1,6,7, commi 1,2,5 e 6 del CGS:
I. In relazione alla gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011,” per avere posto inessere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato del primo tempo dellagara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato…In particolare…per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il [suo] apporto per la realizzazione dello stesso al fine di consentire al gruppo degli “zingari” l’effettuazione di scommesse sul risultato concordato”, nonché “per avere
effettuato scommesse, per il tramite di un soggetto non tesserato titolare di un agenzia”;
II. In relazione alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, “per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato…In particolare… per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso anche per far ottenere alla Lazio un vantaggio in classifica e percependo, a tal fine, una somma di denaro”, nonché “per avere effettuato scommesse, per il tramite di Aureli Luca”. I giudici di primo grado, hanno ritenuto l’odierno istante responsabile della sola violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7 del CGS – relativamente alla gara Lazio-Genoa, e hanno inflitto al deferito la sanzione della squalifica per mesi 6 (C.U. n. 10/CDN del 2 agosto 2013). Avverso tale decisione hanno proposto reclamo sia il calciatore, al fine di ottenere il proscioglimento o una riduzione della sanzione, sia la procura, chiedendo – in via principale – la condanna del Mauri ai sensi degli artt. 6 “divieto di scommesse” e 7, commi 1, 2, 5 e 6 “illecito sportivo” del CGS, in relazione ad entrambe le partite per cui è causa. La Corte di Giustizia Federale, svolto un supplemento di indagine ex art. 34, comma 4 del CGS, ha ritenuto il ricorrente responsabile di omessa denuncia (ex art. 7 comma 7 del CGS), non solo con riferimento all’incontro Lazio-Genoa – confermando in parte qua la statuizione di prime cure – ma anche in relazione alla successiva gara Lecce-Lazio, infliggendogli la squalifica complessiva di mesi 9 (cfr. C.U. n.56/CGF del 11 novembre 2013).
3. Con atto depositato in data 31 ottobre 2013 il Mauri proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 12 del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, designando arbitro il prof. Guido Calvi e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via principale previo accertamento della illegittimità e/o infondatezza e/o sproporzionalità della decisione assunta nei confronti del Sig. Stefano Mauri, annullare o riformare integralmente la impugnata decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale, statuendo l’azzeramento del periodo di squalifica comminato da parte istante; in via subordinata previo accertamento della sproporzionalità della decisione assunta nei riguardi del ricorrente riformare la decisione riducendo la sanzione al periodo presofferto; in via ulteriore subordinazione riformare in ogni caso la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale riducendo e/o commutando la sanzione irrogata a quella minima ritenuta di giustizia.” Con memoria di costituzione del 13.11.13 si costituiva in giudizio la F.I.G.C. chiedendo:”il rigetto dell’istanza avversaria.” La F.I.G.C. nominava, quale arbitro di parte, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Entrambi gli Arbitri nominati accettavano l’incarico ex art. 6, comma 5, del Codice dei Giudizi e designavano, di comune accordo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo che accettava la designazione. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof Avv. Massimo Zaccheo (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Guido Calvi (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). In data 11 novembre 2013 la CGF ha reso nota la motivazione a sostegno della decisione assunta. 4. In data 27 novembre 2013 parte istante depositava i preannunciati motivi aggiunti, contestando le motivazioni della decisione impugnata. In data 16 dicembre 2013 la FIGC depositava memoria di replica contestando le motivazioni portate dalla difesa del Sig. Mauri nella memoria del 27 novembre 2013, insistendo altresì sulle conclusioni già rassegnate con la memoria di costituzione. Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 2 dicembre 2013 presso la sede dell'Arbitrato, nella quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. A tale udienza, il Collegio arbitrale ha concesso alla di difesa della FIGC, che ne aveva fatto richiesta, un termine di rito per replicare ai motivi aggiunti depositati da parte istante in data 27 novembre 2013, fissando la data del il 17 dicembre 2013 per il loro deposito e, contestualmente, fissando l’udienza di discussione per il 21 dicembre 2013. Alla predetta udienza il Collegio arbitrale, a norma dell’art. 21 del C.G.S. ha disposto l’acquisizione, a cura della parte più diligente, di copia dell’ordinanza nel mentre emanate dal Tribunale Ordinario di Cremona n. 3628/10 R.G.N.R.- N.R.G. GIP. 827/11 del 12 dicembre 2013 ai fini di valutarne eventuali riflessi sulla questione oggetto di arbitrato. La difesa del ricorrente depositava, quindi, una copia della richiamata ordinanza. In data 10 gennaio 2014 si teneva la terza udienza, nel corso della quale le parti hanno discusso nel merito la medesima. Al termine della discussione il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio osserva che la domanda formulata dalla difesa del sig. Mauri ha ad oggetto: a) in via principale, previo accertamento della illegittimità e o infondatezza e o sproporzionalità della decisione assunta nei confronti del sig. Stefano Mauri l’annullamento o la riforma integrale della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale, con conseguente azzeramento del periodo di squalifica comminato al medesimo; b) in via subordinata, previo accertamento della sproporzionalità della decisione assunta nei riguardi del ricorrente la riforma della decisione con conseguente riduzione della sanzione al periodo presofferto; in via ulteriore subordinata la riforma in ogni caso della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale con riduzione e/o commutazione della sanzione irrogata a quella minima ritenuta di giustizia. Con atto di costituzione ex art. 12 la FIGC ha richiesto il rigetto dell’istanza avversaria. Discende dalle conclusioni spiegate dalle parti che, oggetto della decisione, è la violazione dell’art. 7 comma 7 CGS da parte del sig. Stefano Mauri in relazione alle gare Lazio- Genoa e Lecce-Lazio. Ogni rilievo contenuto negli atti di difesa del sig. Mauri e in quelli della FIGC, relativi alla eventuale commissione di un illecito sportivo (art. 7 comma 1 CGS) non possono essere oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio in ragione delle rassegnate conclusioni. Se, dunque, l’oggetto del contendere è la rilevanza delle condotte imputate al sig. Stefano Mauri ex art. 7, comma 7 CGS, ogni ulteriore riflessione sulla diversa rilevanza delle medesime condotte ai fini di una diversa fattispecie del codice di Giustizia Sportiva risulta estranea al perimetro decisionale rimesso al Collegio arbitrale.
2. Per le considerazioni sopra esposte il Collegio arbitrale muove dal presupposto, enunciato nei due gradi di giudizio endofederali, che il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa e il risultato della gara Lecce-Lazio sarebbe stato alterato mediante un accordo illecito cui avrebbero partecipato soggetti estranei ai sodalizi sportivi e, presumibilmente alcuni tesserati delle medesime. Il Collegio muove da questo presupposto pur rilevando che dell’illecito sportivo si ignorano i responsabili dei rispettivi sodalizi sportivi, atteso che nessun calciatore delle tre squadre coinvolte è stato oggetto di condanna quale responsabile dell’illecito medesimo.
3. Ciò premesso, questo Collegio condivide l’orientamento della Corte d’Appello Federale secondo il quale a norma dell’art.7, comma7 CGS, l’obbligo di denuncia, da parte del tesserato, sorge non appena questi venga a conoscenza che un illecito sia stato o stia per essere realizzato. Se, dunque, dal punto di vista oggettivo il fatto che compone la fattispecie è la realizzazione o la prossima realizzazione di un illecito sportivo, dal punto di vista soggettivo assume rilevanza la conoscenza dell’illecito o del suo tentativo da parte del suo tesserato. Con riguardo alla fattispecie così indicata, il Collegio, in ordine logico, deve, quindi, procedere all’accertamento della commissione dell’illecito o del suo
tentativo e, ove questo sussista, all’accertamento della conoscenza del fatto da parte del tesserato. Per le ragioni indicate il primo accertamento non è revocabile indubbio: le gare indicate sono state oggetto di un illecito sportivo; si tratta allora semplicemente di stabilire se il sig. Stefano Mauri sia venuto a conoscenza della commissione, da parte di altri, di un illecito ovvero se egli abbia del tutto ignorato il fatto ovvero abbia avuto una semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato (nel caso di specie Zamperini).
4. Con riguardo all’illecito commesso in ordine alla partita Lazio-Genoa questo Collegio, aderendo a un principio consolidato enunciato dal TNAS, considera ininfluenti le dichiarazioni rese dal Gervasoni: il quale non riferisce fatti da egli direttamente percepiti, ma riferisce presunti fatti appresi de relato ovvero suggestioni o personali riflessioni (Cfr. per tutti lodi Conte/FIGC e Alessio/FIGC). Sempre muovendo dai precedenti di questo Tribunale occorre ribadire il principio secondo cui “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito- certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad esempio l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/ FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte) (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23 agosto 2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta ’preparatoria’ e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (CAF, C.U. n. 18/C del 12 dicembre 1985). Le condotte imputate agli incolpati debbono “rilevare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento
dello scopo” (CF, C.U. n.2/CF del 4 agosto 2006). In virtù dei richiamati principii depongono nel senso di una consapevolezza da parte del sig. Mauri del fatto che era in corso la commissione di un illecito sportivo, del quale egli doveva essere in grado di percepire l’antigiuridicità, le seguenti circostanze: in primo luogo, l’amicizia intensa con lo Zamperini riconosciuta dallo stesso Mauri; in secondo luogo, il fittissimo scambio di sms tra lo Zamperini e il Mauri avvenuto il giorno della partita; in terzo luogo, il ricorso ad una scheda sim intestata a Samanta Romano compagna di Luca Aureli, gestore di una agenzia di scommesse; scheda sim utilizzata da Mauri, per sua stessa ammissione, soltanto nel periodo di Maggio del 2011, e a suo dire per scommettere su sport diversi dal calcio; ed infine (circostanza che assume particolare rilievo) che il giorno della partita Zamperini e Ilievski incontrarono Mauri, sia pur per pochi minuti. Ad avviso di questo Collegio, usando un criterio di ordinaria diligenza il Mauri avrebbe dovuto interrogarsi in generale sullo stile di vita di Zamperini (vista l’abituale frequentazione) e in particolare della visita ricevuta (sia pur per i biglietti della partita) in compagnia di Ilievski. Queste circostanze lasciano inferire, da un punto di vista logico e probabilistico, la conoscenza da parte del calciatore Stefano Mauri della ideazione e realizzazione di un illecito ad opera dello Zamperini. Gli indizi gravi, precisi e concordanti militano per una responsabilità di quest’ultimo per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS, con conseguente condanna dello stesso Mauri alla sanzione di mesi 6 così come irrogata nei precedenti gradi di giudizio endofederali.
5. In ordine alla partita Lecce-Lazio, il Collegio non ritiene invece raggiunto lo standard probatorio sopra richiamato. Depone come indice probabilistico della conoscenza dell’illecito da parte di Mauri la ricorrenza dei seguenti fatti: a) l’amicizia di Mauri con Zamperini (di cui si è parlato) b) l’utilizzazione della scheda sim intestata a Samanta Romano; c) la presenza di Zamperini ad un incontro della Lazio fuori casa, che lo stesso Mauri ha dichiarato essere un eccezione e non la regola. Depongono in senso opposto i) la brevità dell’incontro tra Zamperini e Mauri; ii) la dichiarazione di Brocchi in ordine al fatto che l’incontro tra i due ebbe ad oggetto esclusivamente la consegna del biglietto omaggio per la partita;iii) l’assenza di ulteriori soggetti, quali Ilievski, dai quali presumere la ragione effettiva della presenza a Lecce dello Zamperini in concomitanza con lo svolgimento della partita. In ordine ai fatti indicati il Collegio non ritiene che vi siano sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di presumere, da un punto di vista logico e probabilistico, la commissione dell’illecito da parte del Mauri. L’assenza di fatti estranei alla sfera dei rapporti tra Mauri e Zamperini e l’assenza altresì di terzi soggetti dai quali poter evincere la commissione di un illecito sportivo non consentono, infatti, di ritenere integrato lo standard probatorio sopra enunciato. In chiave probabilistica appare più coerente riportare il fatto accaduto a Lecce ad un rapporto personale tra i due soggetti piuttosto che individuare nel medesimo la conoscenza di un illecito di cui non sembra emergere, alla luce delle circostanze note al Collegio, e per le ragioni indicate in ordine a quanto riportato sul Gervasoni, alcun oggettivo riscontro. Proprio a tal fine il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire agli atti copia dell’ordinanza del Tribunale Ordinario di Cremona n.3628/10 R.G.N.R. – N.R.G. GIP. 827/11 del 12 dicembre 2013; tuttavia, l’acquisizione del richiamato supplemento non contiene elementi di novità riguardo all’illecito Lecce-Lazio e alla conoscenza dell’illecito commesso da parte di Stefano Mauri.
6. Sulle spese In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso presentato dal Sig. Stefano Mauri, appare equo al Collegio porre a carico del ricorrente il pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in complessivi € 4.000,00; compensa il restante 1/3. Considerata l’importanza, la particolare complessità delle questioni trattate, che hanno determinato un significativo impegno per l’organo giudicante, il Collegio liquida in complessivi Euro 6.000,00 gli onorari, oltre spese e accessori di legge, ponendoli, con il vincolo di solidarietà, a carico del Sig. Stefano Mauri per 2/3 e a carico della F.I.G.C. per il restante 1/3. Pone, infine, a carico del Sig. Stefano Mauri il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport e a carico della F.I.G.C. il restante 1/3, dichiarando incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata il 2 agosto 2013 n. 10/CDN, con la quale era stata inflitta al ricorrente la sanzione della squalifica di mesi sei;
2. condanna il Signor Stefano Mauri al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, come in parte motiva;
compensa il restante 1/3;
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Stefano Mauri il pagamento dei 2/3 degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva; pone a carico della F.I.G.C. il restante 1/3;
4. pone a carico del Signor Stefano Mauri il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; pone carico della F.I.G.C. il restante 1/3;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Massimo Zaccheo
F.to Guido Calvi
F.to Maurizio Benincasa