LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 03 MARZO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 03 MARZO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Parma,
Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.