F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIULIANO ROBERTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 19.1.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 22.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIULIANO ROBERTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 19.1.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 22.1.2014) La società A.S.D. Calcio Femminile Acese ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in particolare per la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara alla calciatrice Roberta Giuliano, come da Com. Uff. n. 53 del 22.1.2014. Dagli atti risulta che al termine della gara l’atleta di sopra indicata colpiva con due calci la porta dello spogliatoio assegnato alla propria società. A questo punto interveniva il dirigente addetto all’arbitro della società ospitante, signor Giosuè Accogli, che la invitava ad avere un comportamento consono. Ma la calciatrice reagiva colpendolo volontariamente e deliberatamente con un calcio all’addome e con atteggiamento minaccioso gli rivolgeva anche frasi offensive. Solo l’intervento dell’allenatore dell’Acese poneva fine a tale condotta violenta. La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che non vi è nessuna prova che la persona avrebbe colpito la persona indicata; tanto più che l’episodio si era svolto all’interno degli spogliatoi, dove il dirigente si sarebbe illegittimamente introdotto, che, per il poco spazio del locale, non poteva materialmente compiere il gesto contestato. Pertanto, deduce la sanzione sia illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato. In sede di discussione del ricorso, il difensore della società reclamante, nel confermare quanto dedotto, ha voluto accertarsi che agli atti ci fossero due documenti relativi all’elenco dei calciatori espulsi, facendo rilevare come solo in uno dei due risultava presente, nell’apposito riquadro predisposto per i calciatori espulsi, il nominativo della Giuliano. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Il contenuto del rapporto è stato anche confermato dall’arbitro, per scrupolo sentito telefonicamente dal collegio, il quale ha confermato che i fatti si sono svolti all’esterno degli spogliatoi, facendo così venir meno in radice l’intera costruzione difensiva della società reclamante. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. In particolare, per quanto riguarda la divergenza tra i documenti di cui sopra, il collegio rileva come non corrisponda al vero il fatto che solamente in uno dei due compare il nome della Giuliano, in quanto in uno il nominativo è stato inserito nell’apposito riquadro, mentre nell’altro è stato aggiunto a margine del documento stesso. Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che il grave gesto non è stato rivolto direttamente all’arbitro. Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da cinque a quattro giornate di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci Sant’Antonio (Catania) riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Giuliano Roberta a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it