F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 3.RICORSO A.S.D. ARDENZA CIAMPINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUAGLIARINI GIULIO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE-ACCOPPIAMENTI, SCORPIONS CHIETI/ARDENZA CIAMPINO DEL 21.1.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 452 del 24.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 3.RICORSO A.S.D. ARDENZA CIAMPINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUAGLIARINI GIULIO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE-ACCOPPIAMENTI, SCORPIONS CHIETI/ARDENZA CIAMPINO DEL 21.1.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 452 del 24.1.2014) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Giulio Quagliarini a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara tra Scorpions Chieti e Ardenza Ciampino disputata in data 21 gennaio 2014, per la Gara di Coppa Italia Regionale Maschile Acoppiamenti. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, al termine della gara e dopo il fair play, sputava contro un calciatore avversario, attingendolo. Detto comportamento ha immediatamente determinato una reazione da parte dei tifosi locali che ha fatto correre il rischio di scatenare una rissa; gli stessi avevano poi infatti iniziato ad insultare gli arbitri, ciò configurando altresì profili di responsabilità oggettiva in capo al sodalizio ospitante. La gravità dei fatti posti in essere dal Quagliarini, integrativi di grave antisportività, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, i quali non possono essere in alcun modo accolti, non essendo né sufficiente invocare una sorta di legittima difesa da parte del Quagliarini per come prospettata, né tantomeno invitando la Corte a visionare il filmato della partita che, notoriamente, non costituisce fonte di prova se non in casi particolari espressamente previsti dalla normativa federale. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso sopra proposto dall’A.S.D. Ardenza Ciampino C5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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