F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO; – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 1, COMMA 1, C.G.F., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PUNTO VI) DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 2990/297 PF13-14/SP/PP DEL 13.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 1, COMMA 1, C.G.F., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PUNTO VI) DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 2990/297 PF13-14/SP/PP DEL 13.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014) La Corte di Giustizia Federale, II sez., si è riunita il giorno 7 febbraio 2014 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, vice presidente, Michele Piccolo, anche nell’interesse del presidente, Roberto Tatò, avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 45/CDN del 9 gennaio 2014, con la quale è stata inflitta la sanzione di € 1.000,00 ciascuno a carico sia della società Barletta, sia del suo presidente Roberto Tatò. Il procedimento ha origine dalla nota in data 26 novembre 2013 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato di aver esaminato, nella riunione del 25 novembre 2013, il report della Deloitte&Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, e di aver riscontrato che la Società Barletta Calcio S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'incentivo all'esodo dovuto al tesserato Giacomo Zappacosta utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85, lett. c), paragrafo VI, N.O.I.F.. In particolare, è emerso che la Società ha corrisposto al suddetto tesserato l'importo di € 43.308,09 mediante assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario. Di conseguenza, con atto del 13 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Tatò Roberto, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Barletta Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1. I deferiti hanno chiesto il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia. La C.D.N., in accoglimento del deferimento, ha irrogato a Tatò Roberto la sanzione di € 1.000,00 di ammenda ed alla Società Barletta Calcio S.r.l. la sanzione di € 1.000,00 di ammenda. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto reclamo la società Barletta, come rappresentata e difesa, articolando quattro specifici motivi. All’udienza dibattimentale, sono intervenuti il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Vitale per la ricorrente società. L’avv. Vitale ha richiamato le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso, mentre la Procura Federale, dopo la replica, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Il ricorso è solo parzialmente fondato. Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.: la società ha corrisposto all’ex tesserato Giacomo Zappacosta l’importo di € 43.308,09 mediante assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato in luogo del prescritto bonifico bancario. Ciò premesso, appare privo di pregio l’assunto di cui al primo motivo di gravame, intestato «assenza di rimproverabilità nella condotta dei deferiti», secondo cui la disposizione federale di cui trattasi non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto, «seppur derivante dal rapporto di lavoro subordinato, l’erogazione della somma portata nell’assegno circolare ha natura e trattamento fiscali differenti rispetto a quelli dell’emolumento, che costituisce l’ammontare normativamente da versare “esclusivamente a mezzo bonifico bancario”». Infatti, a dire della reclamante, la somma erogata a favore dell’ex tesserato «ha natura non retributiva e, quindi, non di emolumenti, bensì compensativa per la anticipata risoluzione consensuale del rapporto di lavoro». Sotto tale profilo, correttamente la C.D.N., in linea con l’orientamento di questa C.G.F. in ordine all’interpretazione della normativa di riferimento, ha affermato che «l’incentivo all’esodo a cui si riferisce il pagamento in questione, è certamente equiparabile ad un emolumento riguardando pur sempre ad una somma erogata in funzione della prestazione svolta». Del pari priva di fondamento la prospettazione di parte reclamante secondo cui difetterebbe «il profilo soggettivo di colpevolezza in capo ai deferiti» che avrebbero «agito in completa buona fede e trasparenza, permettendo, comunque, con il loro comportamento, la piena tracciabilità della dazione, secondo la ratio dell’art. 85 N.O.I.F.». A tal proposito è sufficiente ricordare quanto disposto dalla norma di cui all’art. 85, lett. c), punto VI, N.O.I.F., in forza della quale gli emolumenti «devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Orbene, nel caso di specie, come sopra già osservato, non sono dubbie le modalità di corresponsione dell’emolumento di cui trattasi e siffatte modalità, seppur consentono la tracciabilità dell’operazione, sono certamente differenti da quelle prescritte dal legislatore federale. Si tratta di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e che, nella circostanza, non sembra aver prodotto conseguenze pregiudizievoli in ordine alla tracciabilità del pagamento o, quantomeno, tali conseguenze non risultano specificamente in questa sede contestate: la condotta di cui trattasi, tuttavia, si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. Semmai, le suddette considerazioni possono incidere sul piano della determinazione della sanzione, come meglio si dirà oltre, ma non certo su quello della responsabilità. Con il secondo motivo di gravame, intestato «errore scusabile», la reclamante società deduce in ordine alla legittimità e correttezza dell’operato della società, avendo «la dirigenza pugliese» interpretato «in modo letterale la normativa di riferimento, ritenendo che, trattandosi di un ex lavoratore subordinato della società, avente diritto a ricevere un importo, come visto di natura estranea alla retribuzione, non fosse necessario adottare il bonifico bancario bensì, come concordato con lo stesso Zappacosta, l’assegno circolare». Sotto tale profilo deve, anzitutto, osservarsi come non sussiste l’ipotesi scriminante dell’ignoranza della norma. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Non è configurabile neppure l’ipotesi dell’errore scusabile. L’errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, del divieto. Del resto, più volte questa C.G.F. ha avuto modo di osservare come la colpevolezza sia un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l’ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso: con la conseguenza che la stessa non è sufficiente ad escludere l’affermazione di responsabilità. Con il terzo motivo di gravame la società reclamante contesta la riferibilità della condotta oggetto del deferimento al sig. Roberto Tatò. Premesso che la «responsabilità diretta del club si configura nel momento in cui il soggetto avente la rappresentanza della società agisce personalmente e direttamente in violazione delle norme federali, assumendo una condotta, attiva od omissiva, concreta e ben definita», nel caso di specie, a dire della società Barletta Calcio, «la Procura Federale ha ritenuto ascrivibile il comportamento presuntivamente violativo della normativa federale al sig. Roberto Tatò, “in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società”». Si verrebbe così a configurare «una sorta di c.d. “responsabilità presunta” a carico del legale rappresentante, istituto pacificamente illegittimo, sul piano giuridico, in ambito statuale, non applicabile – nella fattispecie che ci occupa – neppure nell’ordinamento sportivo», anche atteso che il CGS «individua l’unica ipotesi di responsabilità c.d. presunta all’art. 4, comma 5 … ». Anche questo motivo d’appello non può trovare accoglimento. A prescindere dal rapporto di immedesimazione organica tra il presidente e la società dallo stesso rappresentata, nell’occasione l’assegno circolare risulta tratto a carico della società Barletta e, dunque, in difetto di ulteriori specificazioni o illustrate precisazione da parte della medesima reclamante, il pagamento di cui trattasi deve ritenersi senz’altro direttamente riferibile a colui che quella società rappresenta. Ad ogni buon conto, a sollevare questo Collegio da eventuali pur possibili dubbi, soccorre il verbale del consiglio di amministrazione della società S.S. Barletta Calcio S.r.l. del giorno 6 novembre 2013, nel quale sono, tra l’altro, indicate le deleghe di poteri ai componenti del C.d.A. Orbene, nell’ambito di siffatte deleghe, al presidente e consigliere Tatò Roberto è attribuito anche il compito di «provvedere ai pagamenti derivanti dalla gestione della società» e quello di «emettere assegni su conti correnti attivi e passivi». Con il quarto e ultimo motivo d’appello la società reclamante lamenta «eccessiva afflittivà della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale: sperequazione rispetto alla casistica specifica». Come è già sopra cenno, la violazione contestata al Barletta Calcio ed al suo presidente è certamente sussistente. Tuttavia, siffatta infrazione, appare, per quanto già sopra detto, di lieve gravità, specie in ragione del fatto che le modalità del pagamento di cui trattasi hanno comunque consentito la tracciabilità dello stesso. Ritiene il Collegio che queste considerazioni consentano una riduzione della sanzione inflitta che, in coerenza con i precedenti giurisprudenziali di questa C.G.F., si ritiene equo rideterminare nell’ammenda di € 500,00 ciascuno a carico della società Barletta Calcio e del sig. Roberto Tatò. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante e al signor Tatò Roberto a € 500,00 ognuna. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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