F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014) La società U.S. Gavorrano S.r.l., dapprima con telefax del 31.1.2014 e, successivamente, con atto del 6.2.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogatale dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con il Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014, ovvero di dover pagare un’ammenda di €. 1.500,00 “perché propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco quattro bottiglie piene d’acqua che cadevano nelle vicinanze di un calciatore della squadra avversaria, senza colpire”. Nell’atto di gravame la reclamante, pur non contestando che alcune bottigliette erano state lanciate sul terreno di gioco - ancorché in numero riferito in modo tra loro difforme dal direttore di gara, dal commissario di campo e dallo stesso giudice sportivo, nonché impreciso (poiché valutate piene o semipiene d’acqua) -, ha criticato l’eccessività della sanzione, apparsa estremamente punitiva rispetto a quella irrogata in occasione di altri episodi ritenuti più gravi, come l’accensione di fumogeni o l’esplosione di petardi. Ha chiesto, per tale motivo, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure oppure una sua più equa graduazione. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l’avv. Vitale in rappresentanza della società, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sanzione o, in via subordinata, per una sua riduzione ad equità. La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società U.S. Gavorrano ritiene che lo stesso sia parzialmente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti che seguono. Dall’esame del referto arbitrale e della relazione del commissario di campo si può inequivocabilmente apprezzare che nel corso del primo tempo di gara (l’arbitro precisa al minuto trentaquattresimo e la provenienza dalla curva retrostante il portiere avversario mentre il Commissario di campo indica solo la generica “curva” e come dato temporale solo “primo tempo”) sostenitori della squadra ospitante hanno lanciato alcune bottiglie di acqua nel terreno di gioco, verosimilmente all’indirizzo del portiere avversario, non attinto, fermatesi sul campo per destinazione. La Corte, ai fini del giudizio, non ritiene di dover attribuire alcun significativo rilievo alle puntigliose osservazioni della difesa – che ha indugiato sul loro numero e sul fatto che fossero piene o semipiene – in quanto quello che dev’essere valutato ed, eventualmente, sanzionato, è il disvalore del gesto e le sue conseguenze sull’incolumità degli atleti, degli ufficiali di gara e, caso mai, sulla regolarità della partita. Indubitabile appare, allora, il fatto che i sostenitori dell’U.S. Gavorrano abbiano lanciato sul terreno di gioco e all’indirizzo di uno o più partecipanti alla gara alcune bottiglie d’acqua con l’intento di fare un gesto di protesta o, forse e peggio, di scherno o di violenza. Se la reale intenzione non trova adeguati riscontri, la materialità del fatto e la sua contrarietà alle norme federali è altrettanto evidente, con la conseguenza che una simile condotta non può andare esente da sanzione. Sulla misura di quest’ultima può accogliersi la richiesta formulata, in via subordinata, dalla reclamante, ovvero una riduzione ad equità della sanzione irrogata. La Corte ritiene, infatti, che seppure il gesto non possa trovare giustificazione, la sua portata lesiva appare però contenuta e, in questo senso, non può negarsi rilievo al fatto che le bottiglie (piene o semipiene che siano state) non hanno colpito alcuno e non hanno minimamente influito sulla regolarità della gara. Alla luce delle sanzioni irrogate in altri episodi similari, questa Corte, in parziale accoglimento del gravame proposto, reputa equo ridurre l’ammenda inflitta dal Giudice di prime cure ad € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it